Decisione d’Esecuzione 2021/40 della Commissione del 18 Gennaio 2021 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (1), nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione (4) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate in alcuni Stati membri e a seguito dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/18 della Commissione (5) a seguito della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, di cui era necessario tenere conto in tale allegato, rilevati nel pollame o in altri volatili in cattività in Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Ungheria.

(4)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/18 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di recenti focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei distretti di Nordhausen e Cloppenburg.

(5)Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni della Cuiavia-Pomerania e della Varmia-Masuria.

(6)In aggiunta, anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei dipartimenti delle Landes.

(7)Anche il Regno Unito (Irlanda del Nord) ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella contea di Antrim.

(8)Inoltre la Lituania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto di Petrašiūnai.

(9)Tali focolai in Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord) sono situati al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri e l’autorità competente del Regno Unito (Irlanda del Nord) hanno adottato le misure necessarie prescritte in conformità alla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno ai suddetti focolai.

(10)La Commissione ha esaminato le misure adottate da Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord) e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri e dall’autorità competente del Regno Unito (Irlanda del Nord) si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.

(11)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord), le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito (Irlanda del Nord) in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(12)È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Francia, Germania e Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

(13)Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbero inoltre figurare zone di protezione e sorveglianza per la Lituania e il Regno Unito (Irlanda del Nord).

(14)Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord) in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(15)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

(16)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 prendano effetto il prima possibile.

(17)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 Gennaio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.016.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A016%3ATOC

 

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