Il Comitato dei Trasporti Terrestri Comunità/Svizzera,
visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 40, paragrafo 6, e l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 40 dell’accordo, dal 1o gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tariffa non discriminatoria sui veicoli per i costi cui danno origine («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Tale tariffa è differenziata in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO).
(2)A tal fine l’accordo fissa, all’articolo 40, paragrafi 2 e 4, la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti nonché la differenza massima di tariffe tra una categoria e l’altra.
(3)A norma dell’articolo 40, paragrafo 6, dell’accordo, il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell’evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell’evoluzione delle norme EURO. Tenuto conto dell’ammodernamento del parco veicoli in circolazione in Svizzera, che fa sì che un numero crescente di veicoli sia conforme alle norme EURO più recenti, è opportuno adattare la ripartizione delle categorie di norme EURO in modo tale che la classe di emissione meno inquinante EURO VI rimanga nella categoria tariffaria meno cara e le classi di emissione EURO IV e V siano inserite nella categoria tariffaria più cara.
(4)Per le medesime ragioni, è altresì opportuno eliminare la riduzione del 10 % rispetto al livello della relativa categoria tariffaria, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (2), che si applica ai veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato,
Decide:
Articolo 1
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km ammonta a:
-372,00 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1,
-322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2,
-273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.
Articolo 2
La categoria tariffaria 1 si applica a tutti i veicoli ammessi alla circolazione prima dell’entrata in vigore della norma EURO VI.
La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO VI.
Articolo 3
La decisione n. 1/2011 è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1° Luglio 2021.
Fatto a Berna, il 16 Dicembre 2020
Per la Confederazione Svizzera
Il Presidente
Peter FÜGLISTALER
Per l’Unione europea
La capo della delegazione dell’Unione europea
Elisabeth WERNER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.015.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A015%3ATOC
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