Decisione n. 2/2020 del Comitato dei Trasporti Terrestri Comunità/Svizzera dell’11 Dicembre 2020 che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.

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Il Comitato dei Trasporti Terrestri Comunità/Svizzera,

visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera («il Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

(2)A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo.

(3)La Svizzera prevede di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con decisione n. 2/2019 (4) il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le nuove disposizioni sostanziali di tali direttive e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea in attesa di una modifica dell’accordo nell’ambito delle procedure applicabili. Dette disposizioni transitorie si applicano fino al 31 dicembre 2020.

(4)In attesa dell’integrazione delle restanti disposizioni sostanziali, le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovrebbero applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

(5)È opportuno fissare la data in cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità dovrebbero essere rivedute, ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento, in concomitanza con la data della prossima riunione del Comitato, e comunque entro il 30 giugno 2021.

(6)I casi specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, che possono essere previsti per ciascuna specifica tecnica di interoperabilità al fine di preservare in modo adeguato la compatibilità del sistema ferroviario esistente, per quanto riguarda sia la rete sia i veicoli, dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’accordo.

Decide:

Articolo 1

L’allegato 1 dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

L’articolo 6 della decisione n.°2/2019 è così modificato:

«Articolo 6

1.Le norme nazionali e i casi specifici svizzeri possono completare le prescrizioni dell’Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme e casi specifici riguardano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell’allegato 1 dell’accordo.

2.La Svizzera comunica all’Agenzia le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.

3.L’allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione. Se la compatibilità con il diritto dell’Unione non è stata stabilita entro il 30 giugno 2021, tali regole nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.».

Articolo 3

L’articolo 8, secondo comma, della decisione n.°2/2019 è così modificato:

«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2021.».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Berna, l’11 Dicembre 2020

Per la Confederazione svizzera

Il presidente

Peter FÜGLISTALER

Per l’Unione europea

La capo della delegazione dell’Unione europea

Elisabeth WERNER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.015.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A015%3ATOC

 

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