La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 376 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della medesima direttiva alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1993. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)Con decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2189 della Commissione (3), la Spagna è stata autorizzata a non tener conto delle prestazioni di servizi degli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
(3)Con lettera del 19 febbraio 2019 la Spagna ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. In particolare la Spagna non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA della Spagna. È pertanto opportuno autorizzare la Spagna a non tenere conto delle prestazioni di servizi degli autori per il calcolo della base delle risorse provenienti dall’IVA.
(4)Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, la Spagna è autorizzata a non tener conto delle prestazioni di servizi degli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2021
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.015.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A015%3ATOC
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