Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/32 della Commissione del 13 Gennaio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida BIOBOR JF.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 maggio 2020 l’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo (l’«autorità competente») ha adottato una decisione (successivamente modificata il 19 giugno 2020 e il 7 ottobre 2020) conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette, fino al 31 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.

(3)Il BIOBOR JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo inclusi nel programma di lavoro di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, tali principi attivi devono essere valutati e approvati prima che sia possibile autorizzare a livello nazionale o dell’Unione i biocidi che li contengono.

(4)Il 16 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il BIOBOR JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

(5)Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento del motore riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.

(6)Come indicato dall’autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili prevede l’esecuzione di regolari operazioni di spurgo e l’analisi microbiologica dei campioni spurgati, il che richiede personale supplementare e l’istituzione di procedure complesse per il campionamento e l’analisi di laboratorio dei campioni e risulta non adatto alla flotta aerea lussemburghese. La pulizia manuale dei serbatoi contaminati, necessaria qualora sia rilevata una contaminazione, esporrebbe inoltre i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitata.

(7)In base alle informazioni fornite dall’autorità competente, il fabbricante del BIOBOR JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata all’inizio del 2021. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.

(8)Dato che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni permesso con la decisione dell’autorità competente del 4 maggio 2020, modificata il 7 ottobre 2020.

(9)Dato che la misura non è più in vigore dal 1o novembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo può prorogare fino al 5 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento.

Articolo 2

L’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo è destinataria della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° Novembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 Gennaio 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.015.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A015%3ATOC

 

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