Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/31 della Commissione del 13 Gennaio 2021 che stabilisce le disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale contiene segnalazioni di persone e oggetti ricercati dalle autorità nazionali competenti allo scopo di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 le categorie di dati che possono essere inseriti in una segnalazione su una persona nel SIS comprendono le fotografie, le immagini del volto, i profili DNA e i dati dattiloscopici (questi ultimi includono sia le impronte digitali che le impronte palmari). Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862 tali dati dovrebbero essere inseriti nel SIS, se disponibili.

(3)L’articolo 42, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1862 stabilisce che le fotografie, le immagini del volto, i profili DNA e i dati dattiloscopici inseriti in una segnalazione nel SIS sono soggetti a un controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche.

(4)È necessario stabilire misure di attuazione che specifichino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l’inserimento e la conservazione di tali dati nel SIS.

(5)Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 la consultazione di dati dattiloscopici conservati nel SIS usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari trovate sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo deve essere consentita se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che esse appartengono a un autore del reato grave o del reato di terrorismo, purché l’interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali degli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1862, gli Stati membri possono inserire nel SIS segnalazioni su ignoti ricercati che contengono solamente dati dattiloscopici rinvenuti sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo. È opportuno rivolgere un’attenzione particolare alla definizione di norme di qualità applicabili alla trasmissione di tali dati dattiloscopici al SIS.

(6)Le specifiche dovrebbero solo stabilire il livello di qualità richiesto per l’inserimento e la conservazione nel SIS delle fotografie da usare per confermare l’identità di una persona conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862. Il livello di qualità richiesto per l’inserimento e la conservazione nel SIS di fotografie e immagini del volto da utilizzare per identificare una persona conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, di detto regolamento dovrebbe essere stabilito in una fase successiva, una volta soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo. eu-LISA dovrebbe, in consultazione con il gruppo consultivo SIS II, sviluppare e documentare i dettagli tecnici delle norme e delle specifiche stabilite nella presente decisione nel documento di controllo dell’interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate. Gli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol»), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust») e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero sviluppare i loro sistemi conformemente alle specifiche stabilite in tali documenti.

(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (UE) 2018/1862, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1862 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1862 nel proprio diritto interno La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(8)L’Irlanda partecipa alla presente decisione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2).

(9)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(10)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.015.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A015%3ATOC

 

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