Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio del 15 Gennaio 2021 che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.

EurLex bis

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Nelle conclusioni del 16 settembre 2019 relative alla revisione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), il Consiglio si impegna a prendere in esame una decisione sui certificati di utente finale per l’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni.

(2)La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce che le licenze di esportazione sono concesse solo in base a informazioni preliminari affidabili sulla destinazione finale nel paese di destinazione finale. La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce anche che generalmente sono necessari il certificato di utente finale o la documentazione adeguata attentamente controllati e/o una qualche autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione finale.

(3)Un approccio comune a livello dell’Unione sul controllo dell’utente finale per le SALW e le relative munizioni ridurrà il rischio di sviamento, creerà condizioni di parità e aumenterà la chiarezza per l’industria della difesa e i suoi clienti sui requisiti pertinenti.

(4)Il manuale aggiornato per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC, approvato dal Consiglio il 16 settembre 2019, stabilisce migliori pratiche in materia di certificati di utente finale.

(5)Nella strategia dell’UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, adottata il 19 novembre 2018, il Consiglio si impegna a prendere in considerazione una decisione sui certificati di utente finale per le esportazioni di SALW, tenendo conto dell’attività svolta dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa in materia.

(6)La decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio (2) sostiene lo sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni, riconosciuto a livello internazionale, che consenta la convalida o la certificazione indipendente della conformità con norme internazionali aperte in materia di gestione sicura delle scorte nazionali di SALW e relative munizioni.

(7)A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, l’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna. A tale riguardo il Consiglio prende atto, tra l’altro, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (3) e dei regolamenti (UE) n. 258/2012 (4) e (UE) 2019/125 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)Le conclusioni del Consiglio sulla posizione dell’UE in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, alla luce della terza conferenza di revisione per la valutazione dell’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite sulle SALW, adottate dal Consiglio il 28 maggio 2018, invitano a promuovere l’applicazione dei certificati di utente finale nel contesto del controllo delle esportazioni di SALW.

(9)Nell’ambito del programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001, gli Stati si impegnano a definire e attuare disposizioni legislative e regolamentari e procedure amministrative adeguate per garantire un controllo efficace dell’esportazione e del transito delle SALW, compreso l’uso di certificati di utente finale autenticati e misure giuridiche ed esecutive efficaci.

(10)Il trattato sul commercio delle armi, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, stabilisce che lo Stato parte esportatore cerca di impedire lo sviamento del trasferimento di armi convenzionali tramite, ove del caso, l’esame delle parti interessate dall’esportazione, la richiesta di documenti, certificati o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell’esportazione o altre misure appropriate.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.014.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A014%3ATOC

 

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