Decisione n. 1/2019 del Comitato Misto Ue-Messico del 16 Ottobre 2019 concernente le modifiche dell’allegato III della Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico.

Legge 404

Il Comitato Misto Ue-Messico,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (1) e il suo allegato III, in particolare l’articolo 38 dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato III della decisione n. 2/2000 («allegato III») stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (2), firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 («accordo»).

(2)L’Unione europea ha istituito un’unione doganale con il Principato di Andorra e con la Repubblica di San Marino, rispettivamente, e di conseguenza le merci originarie del Messico beneficiano di un trattamento preferenziale quando sono esportate verso questi due paesi.

(3)È stato convenuto che il Messico accetterà come prodotti originari dell’Unione europea ai sensi dell’allegato III i prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.

(4)È opportuno pertanto aggiungere all’allegato III un’appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell’Unione europea quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all’applicazione dell’allegato III a tali prodotti.

(5)Il 7 aprile 2017 il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2017 (3) che proroga per la quarta volta l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell’allegato III («note 2 e 3»), appendice 2 bis. La proroga prevista dalla decisione n. 1/2017 si applica fino al 31 dicembre 2019.

(6)È opportuno prorogare l’applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell’accordo.

(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.L’appendice II dell’allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all’allegato I della presente decisione.

2.All’allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta un’appendice VI, che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Fatto a Bruxelles, il 16 Ottobre 2019

Per il Comitato Misto

Edita HRDA,

Servizio europeo per l’azione esterna, direttrice esecutiva per le Americhe

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.003.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A003%3ATOC

 

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