La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 14 maggio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («HRFS» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta»), originari della Turchia («il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»), pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 31 marzo 2020 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)Il 12 giugno 2020 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Turchia e ha avviato un’inchiesta separata. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
1.2.Registrazione
(4)Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione (4) («il regolamento relativo alla registrazione») e a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
1.3.Parti interessate
(5)Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità turche, gli importatori noti, gli utilizzatori nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(6)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto audizioni con diversi utilizzatori e con rappresentanti dei produttori esportatori turchi nella fase di apertura.
1.4.Campionamento
(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.4.1.Campionamento dei produttori dell’Unione
(8)Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione con sedi in tre diversi Stati membri che rappresentavano circa il 34 % della produzione totale stimata nell’Unione e oltre il 40 % del volume delle vendite nell’Unione dei produttori che si sono manifestati. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
(9)Solo il produttore esportatore Çolakoğlu Metalurji A.Ş. («Colakoglu») ha presentato osservazioni entro il termine. Colakoglu ha affermato che il campione proposto di produttori dell’Unione non è rappresentativo perché i) le società incluse nel campione non rappresentano il maggior volume di produzione né il maggior volume di vendite nell’Unione; ii) il campione proposto è troppo piccolo; iii) non assicura una corretta ripartizione geografica; e iv) il campione include deliberatamente «parti che si trovavano già in una situazione apparentemente insoddisfacente a causa di circostanze esterne». Ha quindi proposto di aggiungere al campione ArcelorMittal Spagna, ArcelorMittal Belgio e Acciaieria Arvedi S.P.A. Italia.
(10)Per quanto riguarda la prima argomentazione, come indicato nella nota al fascicolo t120.003571, la Commissione ha basato il suo campione sui maggiori volumi di prodotti e vendite nell’Unione. Il fatto che alcuni altri produttori presentassero valori massimi elevati di volumi per alcune gamme indicate nella versione consultabile delle loro risposte all’accertamento non significa che abbiano effettivamente prodotto e/o venduto di più.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.003.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A003%3ATOC
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