Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, («Convenzione sugli stupefacenti») è entrata in vigorel’8 agosto 1975.
(2)A norma dell’articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti (Commission on Narcotic Drugs – CND) può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall’OMS.
(3)La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («Convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
(4)A norma dell’articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la CND può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS. Il CND dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
(5)Le modifiche delle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (1) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali Convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali Convenzioni è incorporata direttamente nelle norme comuni dell’Unione.
(6)La CND, alla sessantatreesima sessione riconvocata, che si terrà a Vienna dal 2 al 4 dicembre 2020, adotterà decisioni riguardo alla cannabis e alle sostanze associate alla cannabis che sono già sottoposte a controllo sulla base della Convenzione sugli stupefacenti o della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(7)L’Unione europea non è parte delle Convenzione sugli stupefacenti né della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore in seno alla CND, in cui nel dicembre 2020 siederanno dodici Stati membri con diritto di voto. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione relativamente all’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope, poiché le decisioni sull’inclusione di sostanze, a livello internazionale, nelle tabelle di tali Convenzioni rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione.
(8)Il 24 gennaio 2019 l’OMS, in seguito dall’accurato esame svolto in occasione della quarantunesima riunione del suo comitato di esperti sulla tossicodipendenza («comitato di esperti dell’OMS») riguardo alla cannabis e alle sostanze associate alla cannabis, ha emanato sei raccomandazioni. Tali raccomandazioni non mirano ad autorizzare l’uso ricreativo della cannabis o delle sostanze associate alla cannabis.
(9)Secondo la valutazione del comitato di esperti dell’OMS, la cannabis e la resina di cannabis non sono particolarmente idonee a produrre effetti negativi simili a quelli prodotti da altre sostanze incluse nella tabella IV della Convenzione sugli stupefacenti. Inoltre, le preparazioni orali di cannabis hanno dimostrato un potenziale terapeutico per il trattamento del dolore e di altre patologie quali l’epilessia e la spasticità associata alla sclerosi multipla.
(10)Secondo l’OMS, la cannabis e la resina di cannabis dovrebbero essere incluse nelle tabelle a un livello di controllo che impedisca il danno causato dal consumo di cannabis e, al tempo stesso, non ostacoli l’accesso a tali sostanze e la ricerca e lo sviluppo di preparazioni a base di cannabis per uso medico. L’OMS ha pertanto concluso che l’inserimento della cannabis e della resina di cannabis alla tabella IV della Convenzione sugli stupefacenti non è coerente con i criteri secondo i quali una sostanza stupefacente dev’essere inclusa in tale tabella.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.004.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A004%3ATOC
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