Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1), del 30 gennaio 2020, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
(2)A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo di recesso, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo di recesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante dell’accordo di recesso.
(3)Il 10 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione 2020/769 (2), che ha stabilito la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda alcune modifiche dell’accordo di recesso. Rimane necessario elencare nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord otto atti essenziali per l’applicazione delle norme del mercato interno delle merci all’Irlanda del Nord. Inoltre sono necessarie tre note per definire meglio l’ambito di applicazione di alcuni atti specifici elencati nell’allegato 2 del protocollo.
(4)Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni nuovi immatricolati nell’Unione sono stati erroneamente elencati nell’allegato 2, punto 9, del protocollo. Diversamente da altri atti normativi elencati nell’allegato 2 del protocollo e resi applicabili dall’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, tali due atti non riguardano l’immissione di merci sul mercato nell’Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi dall’allegato in questione.
(5)Un atto giuridico sulla plastica monouso riguarda l’immissione sul mercato di tali prodotti e la libera circolazione delle merci, anche se solo in parte. È opportuno che soltanto le disposizioni essenziali per l’applicazione delle norme del mercato interno nei confronti dell’Irlanda del Nord siano incluse nell’allegato 2 del protocollo.
(6)Per rettificare detti errori è opportuno che il comitato misto adotti una decisione a norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’unione in sede di comitato misto,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso per quanto riguarda la modifica del protocollo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
S. SCHULZE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.002.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A002%3ATOC
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