Decisione (UE) 2021/1 del Consiglio del 17 Dicembre 2020.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1) del 30 gennaio 2020 l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(2)L’articolo 166 dell’accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo di recesso. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso («protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di recesso.

(3)L’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo assoggetta le misure adottate dal Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli, compreso il sostegno per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nell’Irlanda del Nord all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell’allegato 5 del protocollo, se le misure incidono su tali scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione. Allo stesso tempo, l’articolo 10, paragrafo 2, del protocollo, prevede l’esenzione dall’applicazione del diritto dell’Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC.

(4)Il livello massimo annuo complessivo del sostegno e la percentuale minima dovrebbero essere determinati tenendo conto delle considerazioni di cui all’allegato 6 del protocollo.

(5)Ai fini del calcolo del livello massimo annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura è stato tenuto conto delle spese medie sostenute e previste in Irlanda del Nord per la politica agricola comune (PAC) quale parte dell’attuale quadro finanziario pluriennale («MFF 2014-2020»).

(6)Ai fini della fissazione della percentuale minima è stato tenuto conto del tasso medio di sostegno dell’Unione che soddisfa le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, come indicato nelle notifiche di sostegno totale dell’Unione all’OMC durante gli ultimi cinque anni, periodo durante il quale sono state effettuate notifiche all’OMC nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(7)Il livello massimo annuo complessivo del sostegno dovrebbe pertanto essere fissato a 429 milioni di EUR per le sovvenzioni nel settore agricolo.

(8)Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il livello massimo del sostegno, che discende dalla spesa media nell’ambito dell’MFF 2014-2020, dovrebbe essere fissato a 19,5 milioni di EUR su un periodo quinquennale, con un limite di 4,5 milioni di EUR in ogni dato anno.

(9)Al fine di evitare situazioni in cui il sostegno esentato sia utilizzato per finanziare operazioni altrimenti non ammissibili al sostegno nel settore della pesca, la decisione del comitato misto dovrebbe rispecchiare l’inammissibilità di determinate operazioni come previsto dal diritto dell’Unione.

(10)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso per quanto riguarda le sovvenzioni agricole è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

S. SCHULZE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.002.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A002%3ATOC

 

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