L'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare sicura") conformemente all'articolo FINPROV.11, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni e allo scambio di lettere relativo all'accordo sull'energia nucleare sicura.
Di conseguenza, detti accordi si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1° Gennaio 2021:
-Tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo sugli scambi e la cooperazione;
-Tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per quanto riguarda l'accordo sulla sicurezza delle informazioni; e
-Tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare.
Ai sensi dell'articolo FINPROV.9 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, dell'articolo 21 dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni e dell'articolo 25 dell'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, le versioni di detti accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese saranno oggetto nei prossimi mesi di revisione giuridico-linguistica finale. I testi facenti fede e definitivi messi a punto a seguito della revisione giuridico-linguistica sostituiranno ab initio le versioni firmate degli accordi.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.001.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A001%3ATOC
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