La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 66, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) ("l'accordo") è stato firmato il 30 dicembre 2020 (3) e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(2)A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, per beneficiare delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera d), (misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori), le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale stabilite in tali accordi, in conformità all'articolo 64, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
(3)A norma dell'articolo ORIG.19 dell'accordo, l'esportatore di un prodotto è tenuto a compilare un'attestazione di origine sulla base di informazioni che dimostrino l'origine del prodotto, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella sua fabbricazione. A norma di tale articolo, l'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni ivi contenute.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) stabilisce, fra l'altro, le norme procedurali al fine di agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci. L'articolo 61 di tale regolamento di esecuzione stabilisce che, nel fornire all'esportatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore deve servirsi di una dichiarazione del fornitore. A norma dell'articolo 62 di tale regolamento di esecuzione, quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore e si prevede che le merci contenute in tutte queste spedizioni abbiano lo stesso carattere originario, tale fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore).
(5)Dato il breve periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione dell'accordo e la data in cui sarà applicabile, sarebbe difficile per alcuni fornitori trasmettere tutte le pertinenti dichiarazioni in tempo utile affinché gli esportatori possano compilare le attestazioni di origine sulla base di tali dichiarazioni dalla data in cui l'accordo diventa applicabile.
(6)Al fine di agevolare la compilazione delle attestazioni di origine a decorrere dalla data in cui l'accordo sarà applicabile, è opportuno autorizzare gli esportatori, per un periodo transitorio, a compilare le attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore anche se non dispongono in quel momento di tutte le pertinenti dichiarazioni del fornitore, a condizione che al termine di tale periodo transitorio le dichiarazioni del fornitore siano in possesso dell'esportatore. Ciò lascia impregiudicato l'obbligo per l'esportatore di compilare le attestazioni di origine sulla base di informazioni che dimostrino l'origine del prodotto, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
In deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ai fini dell'applicazione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, gli esportatori possono compilare fino al 31 dicembre 2021 attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito sulla base di dichiarazioni del fornitore che il fornitore dovrà trasmettere successivamente, a condizione che entro il 1° gennaio 2022 l'esportatore sia in possesso delle dichiarazioni del fornitore.
Se entro tale data l'esportatore non è in possesso di tali dichiarazioni del fornitore, ne informa l'importatore entro il 31 gennaio 2022.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.446.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A446%3ATOC
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