La Commissione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"), in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista l'approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Regno Unito negoziati per un nuovo accordo di partenariato. In esito ai negoziati le parti hanno convenuto, a livello di negoziatori, l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, ("accordo sugli scambi e la cooperazione") e l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare").
(2)L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER, che è disciplinata dalla parte quinta dello stesso accordo. L'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbe pertanto essere concluso anche a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato Euratom. La firma e la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione europea sono soggette a una procedura distinta.
(3)Tenuto conto della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione e alla Comunità, dell'urgenza della situazione, dato che il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020, per le materie che ricadono nel trattato Euratom è opportuno che l'accordo sugli scambi e la cooperazione sia applicato in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(4)D'intesa con il Regno Unito è opportuno applicare in via provvisoria l'accordo sull'energia nucleare in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, sia completata la revisione giuridico-linguistica finale e le versioni linguistiche riviste siano dichiarate definitive e facenti fede dalle parti. A tale riguardo, la Commissione ricorda che ai sensi dell'articolo 101 del trattato le è conferito il potere di concludere accordi internazionali e che, a norma del trattato Euratom, spetta alla Commissione decidere in merito alla firma e garantire l'applicazione provvisoria di tali accordi previa l'approvazione del Consiglio.
(5)Fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 29 e 103 del trattato Euratom, gli Stati membri della Comunità possono concludere con il Regno Unito progetti di accordi bilaterali che riguardano l'ambito coperto dal trattato stesso, compresi accordi per lo scambio di informazioni scientifiche o industriali nel settore nucleare.
(6)È opportuno concludere, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare.
Decide:
Articolo 1
1.È approvato, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare.
Ferma restando la reciprocità, l'accordo di cui al primo comma è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui al paragrafo 3.
2.L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro, è approvato a nome della Comunità europea dell'energia atomica per le materie che ricadono nel trattato Euratom.
Ferma restando la reciprocità, l'accordo di cui al primo comma è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui al paragrafo 3.
3.Le versioni degli accordi nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono sottoposte a una revisione giuridico-linguistica finale.
Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono considerate facenti fede e definitive a seguito di uno scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.
I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo.
4.Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 è allegato alla presente decisione. Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 2 è allegato alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio (1).
Articolo 2
La presidente della Commissione è autorizzata a designare la/le persona/e abilitata/e a notificare al Regno Unito, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La notifica contiene l'elenco degli Stati membri che hanno informato la Commissione della loro intenzione di non includere la tecnologia nel campo di applicazione dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, entro la data di entrata in vigore di tale accordo.
Articolo 3
La presidente della Commissione europea è autorizzata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 a nome della Comunità europea dell'energia atomica e a designare la/le persona/e abilitata/e a prendere tutte le misure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di cui all'articolo 1.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Dicembre 2020
Ursula VON DER LEYEN
Presidente della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.445.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A445%3ATOC
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