Decisione (UE) 2021/8 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Dicembre 2020 che autorizza la Commissione a votare a favore di un aumento del capitale autorizzato del Fondo europeo per gli Investimenti.

Legge 404

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 5, paragrafo 2, dello statuto del Fondo europeo per gli investimenti («Fondo») stabilisce che il capitale autorizzato del Fondo può essere aumentato per decisione dell’assemblea generale del Fondo («assemblea generale») assunta con una maggioranza dell’85 % dei voti espressi.

(2)In considerazione dell’impatto previsto della crisi COVID-19 e al fine di contribuire alla risposta dell’Unione e del Fondo alla crisi mediante l’attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che è stato proposto per istituzione del programma InvestEU nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e mediante l’ulteriore sviluppo del ruolo del Fondo nella gestione di programmi nazionali e regionali, è necessario aumentare immediatamente il capitale autorizzato del Fondo di 2 870 000 000 EUR.

(3)Il consiglio di amministrazione del Fondo («consiglio di amministrazione») ha deciso di presentare all’assemblea generale una richiesta di approvazione per aumentare il capitale autorizzato del Fondo di 2 870 000 000 EUR mediante l’emissione di 2 870 nuove azioni e di approvazione delle modalità, comprese quelle relative al pagamento, per tale aumento di capitale. Se l’aumento di capitale è approvato, ogni nuova azione avrà un valore nominale di 1 000 000 EUR e ogni azione sottoscritta sarà versata al 20 % del suo valore nominale. L’assemblea generale avrebbe la possibilità di esigere il pagamento del rimanente 80 % alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello statuto del Fondo. Tutte le azioni, esistenti o di nuova emissione, avranno pari valore e avranno pari diritti sotto tutti gli aspetti.

(4)Il consiglio di amministrazione ha proposto che le nuove azioni autorizzate siano disponibili per la sottoscrizione durante un unico periodo di sottoscrizione che inizi immediatamente dopo l’approvazione dell’aumento di capitale da parte dell’assemblea generale e termini il 30 settembre 2021. L’Unione potrà partecipare alla sottoscrizione alle condizioni stabilite nella decisione dell’assemblea generale una volta entrato in vigore l’atto giuridico che approva la partecipazione dell’Unione all’aumento di capitale.

(5)Al fine di consentire al rappresentante dell’Unione in seno all’assemblea generale di votare l’aumento del capitale quanto prima, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione ai periodi di otto settimane e di dieci giorni di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. Per lo stesso motivo, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

Hanno adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a votare, a nome dell’Unione, all’assemblea generale del Fondo europeo per gli investimenti a favore della proposta di aumento del capitale autorizzato del Fondo per un importo di 2 870 000 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 Dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.003.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A003%3ATOC

 

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