La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 213, paragrafo 2, l’articolo 224, paragrafo 4, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme relative ai certificati sanitari che devono accompagnare l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l’ingresso nell’Unione di tali partite.
(2)Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per gli animali acquatici per i quali l’applicazione delle norme di cui al medesimo regolamento può non essere adeguata, tenendo conto, tra l’altro, del luogo di destinazione finale della partita. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che tali certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell’Unione. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
(3)L’articolo 213, paragrafo 2, e l’articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono inoltre alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari per determinati movimenti di animali acquatici e di determinati prodotti da essi ottenuti. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti i modelli di certificati per i movimenti di tali partite all’interno dell’Unione.
(4)L’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici per i quali l’Unione non è il luogo di destinazione finale. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
(5)I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero contenere garanzie pertinenti al fine di garantire che le partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che entrano nell’Unione e che sono mossi all’interno dell’Unione non comportino un rischio significativo per la sanità animale o per la sanità pubblica. Tali garanzie dipendono, tra l’altro, dalle pertinenti malattie elencate all’articolo 5 e all’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e dalla classificazione delle stesse di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3).
(6)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori della normativa dell’Unione nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, relativi, tra l’altro, agli alimenti e alla sicurezza alimentare nonché alla salute e al benessere degli animali. I certificati ufficiali sono definiti nel regolamento (UE) 2017/625 come un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.
(7)L’articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati sanitari nel presente regolamento.
(8)Per evitare usi impropri e abusi, è importante stabilire norme relative ai casi in cui un certificato sanitario di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte per sostituire i certificati sanitari. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi o ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
(9)Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (4) stabilisce norme integrative per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti che detengono animali di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. Tale regolamento prevede in particolare norme integrative relative al riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che detengono animali di acquacoltura e che comportano un rischio significativo di trasmissione di malattie degli animali acquatici. Taluni modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto includere le garanzie pertinenti al fine di garantire che lo stabilimento sia stato riconosciuto conformemente alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691.
(10)I regolamenti delegati (UE) 2020/692 (5) e (UE) 2020/990 (6) della Commissione stabiliscono inoltre norme che integrano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, tra l’altro, pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto delle garanzie pertinenti stabilite in tali regolamenti. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.442.01.0410.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A442%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it