Protocollo dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

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IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito denominati "Stati membri dell’Unione europea",

e

L’Unione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,

LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,

LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,

LA REPUBBLICA DI HONDURAS,

LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,

LA REPUBBLICA DI PANAMA,

di seguito denominate anche "America centrale",

dall’altra,

CONSIDERANDO che l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (1) ("accordo"), è stato firmato a Tegucigalpa, Honduras, il 29 giugno 2012 e che la sua parte IV (Commercio) si applica, a norma dell’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, dal 1o agosto 2013 tra la parte UE e l’Honduras, il Nicaragua e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra la parte UE e il Costa Rica ed El Salvador e dal 1o dicembre 2013 tra la parte UE e il Guatemala;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia ("Croazia") all’Unione europea ("trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Croazia, la sua adesione all’accordo deve essere formalizzata tramite la conclusione di un protocollo di tale accordo;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 358, paragrafo 2, dell’accordo, le parti possono decidere qualsiasi modifica dell’accordo, e che l’articolo 359 dell’accordo contempla l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea e stabilisce disposizioni per tener conto degli effetti di tale adesione sull’accordo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.441.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A441%3ATOC

 

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