Decisione (UE) 2020/2234 del Consiglio del 23 Ottobre 2020.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato il 29 giugno 2012 e la sua parte IV (Commercio), ad eccezione dell’articolo 271, si applica, a norma dell’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, dal 1o agosto 2013 tra l’Unione e l’Honduras, il Nicaragua e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra l’Unione e il Costa Rica ed El Salvador, e dal 1o dicembre 2013 tra l’Unione e il Guatemala.

(2)Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l’America centrale per concludere un protocollo dell’accordo onde tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione («protocollo»).

(3)I negoziati si sono conclusi con esito positivo il 27 giugno 2019.

(4)È opportuno firmare il protocollo che dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea, fatta salva la conclusione di detto protocollo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 12, paragrafo 3 (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Ottobre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

S. SCHULZE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.441.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A441%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
28815
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89348711
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.188.183.21