Decisione (Ue) 2020/2252 del Consiglio del 29 Dicembre 2020.

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Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

(2)Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/135 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (1) ("accordo di recesso"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

(3)Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266 (2) che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono stati condotti sulla base delle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020.

(4)I negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare").

(5)L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione. La decisione relativa alla firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni (gli "accordi") dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.

(6)In considerazione del carattere eccezionale e unico dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che è un accordo globale con un paese che ha receduto dall'Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi della possibilità che l'Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito.

(7)È opportuno definire le disposizioni in materia di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE" alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato e di comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Inoltre, se il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione devono adottare atti che hanno effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali organi devono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8)Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

(9)Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo sugli scambi e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, come la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da eventuali accordi integrativi, in caso di violazione di determinate disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, segnatamente in materia di scambi di merci, parità di condizioni, trasporti su strada, trasporto aereo, pesca e programmi dell'Unione, come specificato nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e di adottare misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(10)Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A444%3ATOC

 

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