Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione del 18 Dicembre 2020 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (il Codice), in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2018/1972 mira, oltre ai tre obiettivi principali di promuovere la concorrenza, il mercato interno e gli interessi degli utenti finali, a promuovere la connettività e l’accesso a reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili e il loro utilizzo, a vantaggio di tutti i cittadini e delle imprese dell’Unione.

(2)Gli incentivi adeguati per gli investimenti in nuove reti ad altissima capacità, che sostengono l’innovazione nei servizi Internet ricchi di contenuti, rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione, offrendo al contempo vantaggi ai consumatori e alle imprese. È quindi fondamentale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di reti ad altissima capacità attraverso un quadro normativo opportunamente adattato e prevedibile.

(3)Uno degli obiettivi del nuovo quadro normativo è quello di ridurre progressivamente le norme settoriali ex ante in funzione dello sviluppo della concorrenza nei mercati e, in ultima analisi, di garantire che i mercati delle comunicazioni elettroniche siano disciplinati esclusivamente dal diritto della concorrenza. In linea con questo obiettivo lo scopo della presente raccomandazione è quello di individuare i mercati di prodotti e servizi in cui sia giustificabile una regolamentazione ex ante.

(4)La definizione dei mercati rilevanti può variare nel corso del tempo, con l’evoluzione delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi disponibili su tali mercati e con il cambiamento delle possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell’offerta dovuto agli sviluppi tecnologici, normativi e del mercato. Per questo motivo, la presente raccomandazione dovrebbe pertanto sostituire la raccomandazione del 2014 (2).

(5)L’articolo 64, paragrafo 1, del codice prevede che la Commissione individui i mercati, all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche, le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentari in base ai principi del diritto della concorrenza. Tali principi sono pertanto utilizzati nella presente raccomandazione per definire i mercati rilevanti dei prodotti nel settore delle comunicazioni elettroniche.

(6)L’obiettivo finale dell’intervento normativo è quello di produrre benefici per gli utenti finali in termini di prezzo, qualità e scelta, raggiungendo una concorrenza sostenibile a livello di vendita al dettaglio. Il punto di partenza per l’identificazione dei mercati rilevanti nella presente raccomandazione dovrebbe essere la definizione dei mercati al dettaglio in una prospettiva futura per un dato arco di tempo, guidata dal diritto della concorrenza. Infatti, laddove i mercati al dettaglio sono effettivamente competitivi in assenza di una regolamentazione del mercato all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero concludere che la regolamentazione non è più necessaria sui mercati all’ingrosso collegati.

(7)A norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del codice, l’imposizione di obblighi di regolamentazione ex ante può essere giustificata solo nei mercati in cui sono cumulativamente soddisfatti i tre criteri di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere a), b) e c). La presente raccomandazione si riferisce ai mercati dei prodotti e dei servizi che la Commissione, dopo aver osservato le tendenze generali nell’Unione, ritiene rispettino i tre criteri. La Commissione ritiene pertanto che questi mercati presentino caratteristiche tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione almeno in alcune aree geografiche e per un periodo prevedibile. Dovrebbe spettare alle autorità nazionali di regolamentazione valutare, nelle rispettive analisi di questi mercati, se sono soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 67, paragrafo 2.

(8)Il primo criterio si riferisce alla presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso. Esso cerca di stabilire se, quando e in quale misura è probabile che si verifichi l’accesso al mercato e di individuare i fattori rilevanti per un ingresso con esito positivo in un mercato delle comunicazioni elettroniche. Da un punto di vista statico, due sono le tipologie di ostacoli all’accesso particolarmente rilevanti ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o normativi.

(9)Gli ostacoli strutturali all’accesso al mercato derivano da diverse condizioni a livello dei costi o della domanda, che determinano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l’accesso al mercato da parte di questi ultimi. Si possono riscontrare forti ostacoli strutturali anche quando il mercato è caratterizzato, ad esempio, da vantaggi di costi assoluti o economie di scala e/o effetti di rete considerevoli, limiti di capacità e/o costi irrecuperabili elevati. Possono esistere inoltre ostacoli strutturali quando l’offerta del servizio richiede una componente «rete» che non può essere tecnicamente duplicata o quando la sua duplicazione non è economicamente praticabile.

(10)Gli ostacoli giuridici o normativi possono avere un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o sul posizionamento degli operatori sul relativo mercato. Nei settori regolamentati le procedure di autorizzazione, le restrizioni territoriali, le norme di sicurezza e di protezione e altri requisiti di legge possono scoraggiare o ritardare l’accesso. Tuttavia la rilevanza degli ostacoli giuridici e normativi nei mercati delle comunicazioni elettroniche sta diminuendo. Gli ostacoli giuridici o normativi che saranno probabilmente rimossi nell’arco di tempo considerato di 5 anni non dovrebbero costituire, di norma, un ostacolo all’accesso tale da soddisfare il primo criterio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.439.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A439%3ATOC

 

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