La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (1), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 13 decies, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (2) stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), codificata e abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132. Ulteriori procedure per il sistema di interconnessione dei registri sono state successivamente introdotte nella direttiva (UE) 2017/1132 dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), unitamente all'obbligo per la Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le specifiche tecniche e le procedure corrispondenti entro il 1o febbraio 2021.
(2)È necessario stabilire le specifiche tecniche che definiscano i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale in caso di apertura o chiusura di una succursale o in caso di modifiche dei dati e delle informazioni della società.
(3)Occorre specificare quale dovrebbe essere l'elenco dettagliato dei dati da fornire quando si scambiano informazioni tra il registro della società e il registro della succursale al fine di garantire uno scambio efficace dei dati.
(4)È necessario specificare la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali per la Commissione o altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione alla piattaforma al fine di garantire norme coerenti per l'istituzione di tali punti di accesso.
(5)Ai fini dello scambio di informazioni sugli amministratori interdetti istituito dalla direttiva (UE) 2019/1151 occorre stabilire modalità dettagliate e dettagli tecnici per garantire uno scambio di informazioni efficace, efficiente e rapido.
(6)Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto, tutte le procedure e le specifiche tecniche per il sistema di interconnessione dei registri richieste dalla direttiva (UE) 2017/1132 dovrebbero essere incluse in un unico regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 e includere nel presente regolamento le specifiche tecniche e le procedure stabilite in tale regolamento di esecuzione.
(7)Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a seconda dei casi.
(8)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 31 luglio 2020.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sull'interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 figurano in allegato.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.439.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A439%3ATOC
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