Regolamento (UE) 2020/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Dicembre 2020.

leggi sanderson

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)L’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso»), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (3). Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso («periodo di transizione»), durante il quale il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) conformemente all’articolo 127 dell’accordo di recesso, termina il 31 dicembre 2020. Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266 (4), che autorizzava l’avvio di negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Come previsto dalle direttive di negoziato l’autorizzazione riguarda, tra l’altro, gli elementi necessari per inquadrare globalmente le relazioni con il Regno Unito nel settore del trasporto aereo al termine del periodo di transizione. Non è tuttavia certo che un accordo tra l’Unione e il Regno Unito che disciplini le loro future relazioni in questo settore sarà entrato in vigore entro la fine di tale periodo.

(2)Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le condizioni per il rilascio della licenza di esercizio dell’Unione ai vettori aerei e sancisce la libertà di prestare servizi aerei intra UE.

(3)Al termine del periodo di transizione, in assenza di disposizioni particolari verranno meno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di accesso al mercato, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1008/2008, per quanto riguarda le relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri.

(4)È necessario pertanto definire un insieme di misure temporanee che permettano ai vettori abilitati nel Regno Unito di operare servizi di trasporto aereo tra il territorio di tale paese e quello degli Stati membri. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra il Regno Unito e gli Stati membri, i diritti così attribuiti dovrebbero essere subordinati al conferimento da parte del Regno Unito di diritti equivalenti ai vettori aerei abilitati nell’Unione e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale.

(5)La crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 pone notevoli sfide logistiche agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasportare volumi significativi di medicinali, vaccini e attrezzature mediche da e verso i paesi terzi con breve preavviso e in condizioni di conservazione e logistiche particolarmente difficili. È necessario garantire che sia resa disponibile una sufficiente capacità di trasporto aereo e che gli Stati membri dispongano di un’ulteriore flessibilità eccezionale a tal fine, compresa la possibilità di fare affidamento su aeromobili di paesi terzi. Dovrebbero pertanto essere concessi ulteriori elementi in termini di diritti di traffico «tutto merci» di quinta libertà strettamente limitati all’esecuzione di questo tipo di operazioni su base ad hoc, in modo da consentire l’utilizzo da parte dei vettori aerei del Regno Unito in tali circostanze eccezionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter autorizzare diritti supplementari per la fornitura di servizi di ambulanza aerea.

(6)Dato il carattere temporaneo del presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2021, o fino all’entrata in vigore o, ove previsto, all’applicazione provvisoria di un futuro accordo per la prestazione di servizi aerei con il Regno Unito di cui l’Unione sia parte, negoziato dalla Commissione conformemente all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), qualunque di queste condizioni si realizzi prima.

(7)Al fine di mantenere livelli di connettività reciprocamente vantaggiosi sia per i vettori aerei del Regno Unito che per quelli dell’Unione, dovrebbero essere previsti determinati accordi di cooperazione commerciale, in linea con il principio della reciprocità.

(8)Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria l’adozione del presente regolamento e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Tuttavia, qualsiasi effetto del presente regolamento sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione dovrebbe pertanto essere esercitata solo in relazione al periodo di applicazione del presente regolamento. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena il presente regolamento cesserà di applicarsi. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, a partire da quel momento gli Stati membri si troveranno pertanto nella stessa situazione, per quanto riguarda l’esercizio della loro competenza, in cui si sarebbero trovati se il regolamento non fosse stato adottato. È inoltre opportuno ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito del presente regolamento copre unicamente gli elementi disciplinati dal presente regolamento e non copre l’intero settore. Le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri riguardo alla conclusione di accordi internazionali nel settore del trasporto aereo devono essere determinate conformemente ai trattati e tenendo conto della pertinente legislazione dell’Unione, compresa la decisione (UE, Euratom) 2020/266 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito.

(9)Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per la prestazione di servizi aerei di linea da parte di vettori aerei dell’Unione nell’ambito dell’esercizio dei diritti concessi loro dal Regno Unito, analogamente alle situazioni disciplinate da accordi internazionali. Riguardo a tali autorizzazioni, gli Stati membri non dovrebbero operare discriminazioni tra i vettori aerei dell’Unione.

(10)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’adozione di misure atte a garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall’Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell’altra parte, e ad assicurare che i vettori aerei dell’Unione possano competere con i vettori aerei del Regno Unito a condizioni eque nell’offerta di servizi aerei. È opportuno altresì che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In considerazione delle possibili ripercussioni sulla connettività del trasporto aereo degli Stati membri, per l’adozione di tali misure è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi d’urgenza. Tali casi debitamente giustificati potrebbero essere correlati a situazioni in cui il Regno Unito non concede diritti equivalenti ai vettori aerei dell’Unione, causando così uno squilibrio manifesto, o in cui l’esistenza di condizioni di concorrenza meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito nella prestazione dei servizi di trasporto aereo di cui al presente regolamento minaccia la sostenibilità economica dei vettori aerei dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC

 

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