Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177 e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri sono stati colpiti dalla crisi dovuta alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie della pandemia di COVID-19 come mai in precedenza. La crisi frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all’improvviso e significativo aumento degli investimenti pubblici necessari nei rispettivi sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. La crisi ha inoltre aggravato la situazione delle persone a rischio di povertà, riducendo così la coesione sociale negli Stati membri. Inoltre, la chiusura delle frontiere interne ha avuto gravi conseguenze sulla cooperazione economica, in particolare nelle zone di frontiera, incidendo sul pendolarismo dei lavoratori e sulla redditività delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche, immediate e straordinarie che raggiungano rapidamente l’economia reale.
(2)Per far fronte all’impatto della crisi, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (4) e (UE) n. 1303/2013 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) al fine di aumentare la flessibilità ammessa nell’attuazione dei programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo («FSE») e dal Fondo di coesione (nel loro insieme, i «fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi sulle economie e sulle società dell’Unione si sono acuiti, entrambi i regolamenti sono stati nuovamente modificati dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tali modifiche hanno offerto un supplemento eccezionale di flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti aumentando le possibilità di mobilitazione del sostegno inutilizzato dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all’attuazione dei programmi e agli audit.
(3)Il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la «Tabella di marcia per la ripresa» al fine di porre rimedio agli enormi shock subiti dall’economia e mitigare, da un lato, le conseguenze sociali ed economiche per l’Unione a seguito delle restrizioni eccezionali messe in atto dagli Stati membri per contenere la diffusione della COVID-19 e, dall’altro, i rischi di una ripresa asimmetrica dovuta alle differenze tra i mezzi disponibili a livello nazionale nei vari Stati membri, il che, a sua volta, ha dato luogo a gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. La Tabella di marcia per la ripresa ha una forte componente di investimenti e chiede l’istituzione del Fondo europeo per la ripresa. Inoltre, e come riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, incarica la Commissione di effettuare un’analisi delle necessità, per fare in modo che le risorse siano indirizzate verso i settori e le aree geografiche dell’Unione più colpite, chiarendo nel contempo anche il collegamento con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(4)In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (8) e nei limiti delle risorse ivi attribuite, per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi COVID-19 dovrebbero essere attuate misure di recupero e resilienza nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate per garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) 2020/2094.
(5)Il presente regolamento stabilisce regole e modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa («REACT-EU») per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Nell’ambito delle REACT-EU dovrebbe essere messo a disposizione un importo aggiuntivo straordinario fino a 47 500 000 000 EUR (a prezzi del 2018) per gli impegni di bilancio a carico dei fondi strutturali per gli anni 2021 e 2022, al fine di aiutare le regioni e gli Stati membri più colpiti a superare gli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che stanno preparando una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia («risorse REACT-EU»), con l’obiettivo di un rapido dispiegamento di tali risorse nell’economia reale attraverso i programmi operativi esistenti). Le risorse REACT-EU derivano dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa. Una parte delle risorse REACT-EU dovrebbe essere destinata all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione delle risorse REACT-EU per ciascuno Stato membro applicando un metodo di assegnazione fondato sui più recenti dati statistici obiettivi disponibili riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e la portata degli effetti della crisi COVID-19 sulle loro economie e società. Prima dell’applicazione del metodo di assegnazione relativo alle risorse REACT-EU per il 2021 e al fine di fornire un sostegno per i settori più importanti a seguito della crisi COVID-19 in alcuni Stati membri, un importo pari a 100 000 000 EUR e 50 000 000 EUR dovrebbe essere assegnato rispettivamente al Lussemburgo e a Malta. Il metodo di assegnazione dovrebbe prevedere un importo aggiuntivo specifico per le regioni ultraperiferiche, vista la particolare vulnerabilità delle loro economie e società. Al fine di tener conto del carattere evolutivo degli effetti della crisi COVID-19, la ripartizione dovrebbe essere rivista nel 2021 applicando lo stesso metodo di assegnazione e utilizzando i più recenti dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 per distribuire la tranche delle risorse REACT-EU per il 2022.
(6)Data l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l’obiettivo complessivo di destinare il 30 % delle spese del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi climatici. REACT-EU dovrebbe contribuire in misura del 25 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. In linea con la natura di REACT-EU come strumento per superare gli effetti della crisi e la flessibilità prevista dal presente regolamento, comprese la mancanza di requisiti di concentrazione tematica e la possibilità per gli Stati membri di destinare le risorse REACT-EU per sostenere le operazioni del FESR o del FSE in funzione delle loro esigenze, il livello dei contributi degli Stati membri a tale ambizione può variare a seconda delle priorità nazionali.
(7)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole, definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»), stabiliscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE comprendono altresì un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione.
(8)Per consentire agli Stati membri di adeguare con la massima flessibilità i loro interventi volti al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia, le assegnazioni dovrebbero essere stabilite dalla Commissione a livello di Stati membri. È opportuno inoltre prevedere la possibilità di utilizzare le risorse REACT-EU per sostenere gli aiuti agli indigenti e l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG). È inoltre necessario stabilire massimali per la dotazione riguardante l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, garantendo nel contempo a questi ultimi la massima flessibilità per quanto concerne la sua assegnazione all’interno dei programmi operativi sostenuti dal FESR o dal FSE. La forza operativa dell’FSE dovrebbe essere mantenuta in sede di assegnazione di risorse REACT-EU nei settori dell’occupazione, in particolare l’occupazione giovanile, conformemente alla garanzia per i giovani rafforzata, delle competenze e dell’istruzione, dell’inclusione sociale e della sanità, con particolare attenzione al coinvolgimento dei gruppi svantaggiati e dei bambini. Tenuto conto della rapidità con cui si prevede che saranno spese le risorse REACT-EU, gli impegni riguardanti tali risorse dovrebbero essere disimpegnati solo al momento della chiusura dei programmi operativi.
(9)Poiché la pandemia di COVID-19 ha colpito in modo diverso le regioni e i comuni degli Stati membri, è importante che le autorità, i partner economici e sociali e la società civile su scala regionale e locale, conformemente al principio di partenariato, partecipino alla preparazione, all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione delle misure adottate con il sostegno di REACT-EU per superare gli effetti della crisi.
(10)Per le risorse REACT-EU è inoltre opportuno introdurre la possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR e il FSE nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione conformemente all’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali trasferimenti non dovrebbero pregiudicare le risorse disponibili nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, né la dotazione specifica per l’IOG.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
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