Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere della Corte dei conti (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Le proposte legislative della Commissione sulla politica agricola comune (PAC) dopo il 2020 miravano a istituire un solido quadro, a livello di Unione, fondamentale per garantire che la PAC rimanga una politica comune in grado di assicurare condizioni di parità, conferendo inoltre agli Stati membri una maggiore responsabilità per quanto riguarda il modo di raggiungere gli obiettivi e conseguire i target finali stabiliti. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC e attuarli previa approvazione della Commissione.
(2)La procedura legislativa concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020 non è stata conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all’applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1o gennaio 2021, come inizialmente proposto dalla Commissione. Tale ritardo ha creato una situazione di incertezza e rischi per gli agricoltori dell’Unione e per l’intero settore agricolo dell’Unione. Al fine di attenuare tale incertezza e mantenere la vitalità delle zone e regioni rurali, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale, il presente regolamento dovrebbe prevedere il proseguimento dell’applicazione delle norme di cui all’attuale quadro della PAC che copre il periodo 2014-2020 («attuale quadro della PAC») e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio nel corso del 2021 e del 2022 («periodo transitorio») fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1o gennaio 2023 («nuovo quadro giuridico»).
(3)Poiché la procedura legislativa concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020 deve ancora essere conclusa, i piani strategici della PAC devono ancora essere elaborati dagli Stati membri e le parti interessate devono essere consultate, l’attuale quadro della PAC dovrebbe continuare ad applicarsi per un periodo aggiuntivo di due anni. L’obiettivo del periodo transitorio è consentire ai beneficiari una transizione agevole verso un nuovo periodo di programmazione e prevedere la possibilità di tenere conto della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo («Green Deal europeo»).
(4)Per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 2022, l’Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno durante il periodo transitorio alle condizioni dell’attuale quadro della PAC. L’attuale quadro della PAC è stato istituito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 (4), (UE) n. 1305/2013 (5), (UE) n. 1306/2013 (6), (UE) n. 1307/2013 (7) e (UE) n. 1308/2013 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)Il presente regolamento dovrebbe lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per predisporre i rispettivi piani strategici della PAC, nonché facilitare la creazione delle strutture amministrative necessarie per l’efficace attuazione del nuovo quadro giuridico, in particolare consentendo una maggiore assistenza tecnica. Tutti i piani strategici della PAC dovrebbero essere pronti ad entrare in vigore una volta terminato il periodo transitorio al fine di garantire la stabilità e la certezza indispensabili per il settore agricolo.
(6)In considerazione del fatto che l’Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale durante tutto il periodo transitorio, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. I programmi prorogati dovrebbero garantire che almeno la stessa quota complessiva di contributo del FEASR sia riservato alle misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in linea con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo.
(7)Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad altri fondi che operano nell’ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020 e per gli anni di programmazione 2021 e 2022.
(8)Le scadenze previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per le relazioni di attuazione, le riunioni annuali di riesame, le valutazioni ex post e i rapporti di sintesi, l’ammissibilità delle spese e il disimpegno, nonché gli impegni di bilancio non vanno al di là del periodo di programmazione 2014-2020. Tali scadenze dovrebbero essere adattate al fine di tener conto della proroga della durata del periodo durante il quale dovrebbero essere attuati i programmi relativi al sostegno del FEASR.
(9)Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (10) prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine, assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima che il regolamento (UE) n. 1305/2013 fosse applicabile, debbano continuare, a determinate condizioni, a essere pagate dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020. Tali spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni negli anni di programmazione 2021 e 2022. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell’ambito di misure precedenti che corrispondono alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici dovrebbero essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo.
(10)Il FEASR dovrebbe poter finanziare i costi per le azioni preparatorie e di sviluppo delle capacità a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie ai sensi del nuovo quadro giuridico.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC
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