La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (1).
(2)La raccomandazione (UE) 2020/1475 mira a garantire un maggiore coordinamento tra gli Stati membri in vista dell’adozione, a livello nazionale, di misure restrittive della libera circolazione per motivi di salute pubblica. Tale raccomandazione fornisce il quadro necessario per il coordinamento dell’adozione di misure specifiche, volte a contenere la diffusione della COVID-19, che devono essere proporzionate e non discriminatorie. Prevede, ad esempio, quali misure possano essere applicate nei confronti dei viaggiatori che arrivano da una zona ad alto rischio e le necessarie eccezioni a tali misure. La raccomandazione richiede inoltre che al grande pubblico vengano fornite informazioni tempestive e aggiornate sulle nuove misure introdotte.
(3)Tutti gli Stati membri sono destinatari della raccomandazione (UE) 2020/1475. Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), il diritto dell’Unione, compresa la raccomandazione (UE) 2020/1475, continua ad applicarsi al Regno Unito a norma dell’articolo 127 del medesimo accordo. Durante il periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito devono essere considerati cittadini dell’UE e i residenti del Regno Unito devono essere considerati residenti nell’Unione, in particolare al fine di beneficiare della libertà di circolazione ai sensi del diritto dell’Unione e ai fini di tale raccomandazione.
(4)Nel 2020 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti sulle corsie verdi, compresa la comunicazione del 28 ottobre 2020 che potenzia l’idea alla base dell’istituzione delle corsie verdi in modo da applicarla non solo al trasporto di merci su strada, ma anche al trasporto di merci per ferrovia, per vie navigabili e per via aerea per garantire che le catene di approvvigionamento essenziali continuino a funzionare ed evitare perturbazioni del trasporto merci e della logistica nell’UE nella seconda ondata della pandemia.
(5)Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (3). Con tale raccomandazione il Consiglio ha adottato un approccio comune per quanto riguarda la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, come concordato dai capi di Stato o di governo dell’UE il 17 marzo 2020, e sulla graduale revoca di tale restrizione.
(6)La raccomandazione 2020/912 comprende due allegati: nell’allegato I sono elencati i paesi terzi i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE, mentre nell’allegato II sono elencate le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale.
(7)Alla scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), il Regno Unito è considerato paese terzo ai fini della raccomandazione 2020/912. Salva l’adozione di una decisione volta a includere il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I di tale raccomandazione e salvo diverso precedente accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito, i viaggi non essenziali dal Regno Unito verso l’Unione europea non saranno possibili a decorrere dal 1o gennaio 2021. Allo stesso tempo i cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito dovrebbero continuare a beneficiare delle norme e delle garanzie di cui al punto 5, lettera a), della raccomandazione 2020/912 del Consiglio dopo il 1o gennaio 2021.
(8)Nelle ultime settimane il Regno Unito ha dovuto far fronte a un rapido aumento di casi di COVID-19 nell’Inghilterra sudorientale, con conseguente rafforzamento delle indagini epidemiologiche e virologiche. Dall’analisi dei dati sulla sequenza del genoma virale è emerso che un’ampia percentuale dei casi era riconducibile a una nuova variante del SARS-CoV-2, definita da molteplici mutazioni della proteina spike e da mutazioni in altre regioni del genoma. Benché la modifica costante dei virus attraverso mutazioni che determinano la comparsa di nuove varianti sia nota e prevista, le analisi preliminari nel Regno Unito indicano che questa variante presenta, rispetto alle varianti precedentemente circolanti, una trasmissibilità significativamente maggiore, fino al 70% in più. Al momento non esistono indicazioni di una maggiore gravità della malattia associata a tale nuova variante.
(9)La sua comparsa coincide con un periodo dell’anno caratterizzato tradizionalmente da maggiori contatti familiari e sociali. In risposta a tali sviluppi, il governo del Regno Unito ha annunciato in data 19 dicembre 2020 restrizioni più rigorose per vaste zone dell’Inghilterra sudorientale, che comprendono l’invito alle persone a non effettuare spostamenti da e verso tali zone né viaggi all’estero, fatte salve limitate eccezioni.
(10)Alcuni casi della nuova variante sono stati finora segnalati dal Belgio, dalla Danimarca, dall’Italia e dai Paesi Bassi. Islanda e Australia sono altri paesi da cui provengono analoghe segnalazioni. Sebbene la nuova variante sia probabilmente già in circolazione negli altri Stati membri dell’UE, sono necessarie ulteriori ricerche epidemiologiche e virologiche per determinare l’attuale diffusione di tale ceppo all’interno dell’UE.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
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