Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Dicembre 2020 che modifica il Regolamento n. 883/2013.

leggi sanderson

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4) ha notevolmente rafforzato i mezzi a disposizione dell’Unione per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. L’istituzione della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office — «EPPO») costituisce una priorità chiave per le politiche dell’Unione in materia di giustizia penale e lotta contro la frode, avendo il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d’accusa riguardo a reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.

(2)Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su condotte criminose. Al termine delle indagini può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie al fine di consentire loro di formulare capi d’accusa e avviare azioni penali negli Stati membri. Negli Stati membri che partecipano all’EPPO segnalerà i presunti reati all’EPPO e collaborerà con l’EPPO nell’ambito delle sue indagini.

(3)È opportuno modificare e adeguare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) alla luce dell’adozione del regolamento (UE) 2017/1939. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero trovare corrispondenza nelle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, integrandole, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso sinergie tra loro, assicurando al contempo stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni.

(4)Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l’integrità del bilancio dell’Unione, l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate sul principio di leale cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l’istituzione dell’EPPO. Le relazioni tra l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero contribuire a garantire l’impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

(5)A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l’Ufficio, tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell’Unione e le autorità competenti degli Stati membri sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi presunta condotta criminosa in relazione alla quale questa potrebbe esercitare la sua competenza. L’Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner e fonte privilegiata di informazioni dell’EPPO.

(6)Elementi che indicano l’esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell’EPPO possono essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall’Ufficio o emergere soltanto nel corso di un’indagine amministrativa avviata da quest’ultimo a causa di presunte irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l’obbligo di comunicazione all’EPPO, l’Ufficio dovrebbe pertanto segnalare presunte condotte criminose in qualsiasi momento, prima o nel corso delle sue indagini.

(7)Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni devono contenere. L’Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L’Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione rapidamente, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un’eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, l’Ufficio dovrebbe informare l’EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.

(8)Tenuto conto delle competenze dell’Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi («istituzioni, organi e organismi») dovrebbero poter ricorrere all’Ufficio per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate.

(9)Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l’Ufficio non dovrebbe avviare un’indagine amministrativa parallela a un’indagine condotta dall’EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione può richiedere che l’Ufficio svolga un’indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall’EPPO, al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l’altro, per recuperare importi dovuti al bilancio dell’Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

(10)Ai fini dell’applicazione del requisito di non sovrapposizione delle indagini, si dovrebbe considerare che la nozione di «stessi fatti» indica, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sul principio del ne bis in idem, che i fatti materiali oggetto dell’indagine sono identici o sostanzialmente gli stessi e sono intesi come l’esistenza di un insieme di circostanze concrete che sono indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.437.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC

 

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