La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e d),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (2) stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri (3) sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione.
(2)Poiché durante il transito e il trasbordo intervengono diversi operatori, tra cui importatori, trasportatori, spedizionieri doganali e operatori commerciali, è necessario indicare che gli operatori responsabili delle partite dovrebbero rispettare le norme del regolamento delegato (UE) 2019/2124.
(3)Al fine di garantire la tracciabilità delle partite fino a quando lasciano il territorio dell’Unione, il certificato ufficiale rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione (4) deve accompagnare le partite dai depositi riconosciuti fino ai posti di controllo frontalieri in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione.
(4)Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128, i certificati ufficiali possono essere rilasciati in formato cartaceo. Di conseguenza, anche alle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali presso le basi militari della NATO o degli Stati Uniti, alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in cui le merci lasciano l’Unione e al rappresentante del comandante di una nave o all’operatore responsabile della consegna di partite a una nave in uscita dal territorio dell’Unione dovrebbe essere concessa la possibilità di controfirmare i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo e di restituire tali certificati ufficiali entro 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato.
(5)Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo dovrebbero essere autorizzate a transitare attraverso il territorio dell’Unione purché siano sodisfatte determinate condizioni. Tali condizioni dovrebbero includere un adeguato monitoraggio delle partite durante il transito e la loro debita presentazione per i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui lasciano il territorio dell’Unione.
(6)Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, i prodotti di origine animale dovrebbero essere aggiunti ai prodotti da sottoporre a controlli al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione.
(7)Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce le prescrizioni specifiche per gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi in transito da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione, passando per il territorio di un paese terzo.
(8)Dopo il periodo di transizione convenuto nell’ambito dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi che sono spostati da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione, passando attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, devono essere presentati per i controlli ufficiali al posto di frontiera di reintroduzione nell’Unione. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento la nozione di «territorio dell’Unione» comprende l’Irlanda del Nord.
(9)Sulla base di una notifica preventiva dell’arrivo della partita e di controlli documentali, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione dovrebbero essere in grado di valutare se la partita in transito possa essere riammessa nell’Unione o se debba essere presentata per ulteriori controlli. Tale notifica preventiva dovrebbe essere effettuata dall’operatore responsabile della partita. La notifica preventiva e i controlli documentali dovrebbero essere effettuati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).
(10)Diversi Stati membri hanno evidenziato tuttavia problemi pratici e il considerevole onere amministrativo derivante dall’utilizzo dell’IMSOC per la notifica preventiva e i controlli documentali nel caso specifico del transito attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.434.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A434%3ATOC
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