Decisione d’Esecuzione 2020/2189 del Consiglio del 18 Dicembre 2020 che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

EurLex bis

Il Consiglio dell’unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») dovuta sui beni e i servizi utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta.

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 luglio 2020, i Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE («misura speciale»), al fine di escludere l’IVA dovuta sui beni e i servizi dal diritto a detrazione dell’IVA qualora i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per gli usi privati di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

(3)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2020, ha trasmesso la domanda presentata dai Paesi Bassi agli altri Stati membri. Con lettera dell’11 settembre 2020 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni che considerava necessarie per la valutazione della domanda.

(4)La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA e a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscali. Essa influisce in modo trascurabile sull’importo dell’imposta dovuta alla fase del consumo finale.

(5)Stando alle informazioni comunicate dai Paesi Bassi, gli elementi di diritto e di fatto giustificano l’applicazione della misura speciale. È opportuno pertanto autorizzare i Paesi Bassi a introdurre la misura speciale, limitandone la durata fino al 31 dicembre 2023. Tale limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire una valutazione della necessità e dell’efficacia di tale misura e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(6)Nel caso in cui i Paesi Bassi ritengano necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2023, dovrebbero presentare una richiesta in tal senso alla Commissione entro il 31 marzo 2023, corredandola di una relazione sull’applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.

(7)La misura speciale avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(8)È opportuno pertanto autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2023,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati a escludere l’IVA dovuta su beni e servizi dal diritto a detrazione dell’IVA, qualora detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023.

L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare la misura speciale autorizzata dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 Marzo 2023.

Tale domanda è corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 Dicembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.434.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A434%3ATOC

 

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