Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2178 della Commissione del 15 Dicembre 2020 che rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1433.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2002 il 5 ottobre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 (2)recante approvazione di una modifica del disciplinare del nome «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP). In detto regolamento era stato erroneamente omesso il riferimento a un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 accordato dalla Francia a taluni operatori.

(2)Con lettera del 20 dicembre 2018 le autorità francesi avevano effettivamente comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 30 giugno 2025 ad otto operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo conformemente al decreto del 22 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pouligny-Saint-Pierre» pubblicato l'8 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

(3)Infatti nel corso della procedura nazionale di opposizione erano state ricevute otto opposizioni che vertevano tutte sulle condizioni di produzione del latte, in particolare sull'impossibilità di rispettare la percentuale di alimenti provenienti dalla zona geografica stabilita nel disciplinare e in base a cui «L'alimentazione prodotta nella zona geografica (foraggio + alimenti complementari) costituisce almeno il 75 % della razione alimentare totale annua del gregge.» Avendo commercializzato legalmente il «Pouligny-Saint-Pierre» in modo continuativo almeno per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, tali operatori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tale contesto sono stati pertanto concessi loro periodi transitori che terminano il 30 giugno 2025 e che devono ora essere approvati dalla Commissione.

(4)Gli operatori interessati sono: Earl de Vesche (n. SIRET 50317689300017), Ferme des Ages (n. SIRET 19360598700026), Gaec de Villiers (n. SIRET 41293309500017), Jean Barrois (n. SIRET 33452601900016), Earl des Grands vents (n. SIRET 52325005800014), Earl du Start Chiebe (n. SIRET 50979878100019), Gaec de la Custière (n. SIRET 31928251300013), Gaec des Chinets (n. SIRET 35328804600017).

(5)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

La protezione concessa a norma dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 22 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Pouligny-St-Pierre”, pubblicato l'8 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Dicembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.433.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433%3ATOC

 

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