La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 126 e l’articolo 127, paragrafo 1,
visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo, in particolare l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 13, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (2), in particolare l’articolo 131, lettera b), e l’articolo 265, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.
(2)Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. A norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020 («periodo di transizione»).
(3)A norma dell’articolo 185 dell’accordo di recesso e dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale quale definita all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito) dopo la fine del periodo di transizione. Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, e all’allegato 2, punto 1, di detto protocollo, il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. I riferimenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto escludere i porti situati nell’Irlanda del Nord.
(4)Dalla fine del periodo di transizione le merci che giungono nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito devono essere oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell’Unione destinate al Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, devono essere oggetto di una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta alle amministrazioni doganali degli Stati membri e alle amministrazioni doganali del Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord un tempo sufficiente per effettuare le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell’arrivo delle merci e prima della loro partenza, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.
(5)Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell’Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Dopo il periodo di transizione è opportuno applicare a tal fine gli stessi termini per le merci trasportate per via marittima in provenienza da o a destinazione dei porti del Regno Unito non situati sul Mare del Nord. Pertanto i termini stabiliti per i porti del Mare del Nord dovrebbero applicarsi a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man, laddove sia richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o una dichiarazione pre-partenza.
(6)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021 per garantire il regolare funzionamento quotidiano delle amministrazioni doganali e degli operatori economici dopo la fine del periodo di transizione,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)All’articolo 105, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
«vi)i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man;»;
2)All’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.434.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A434%3ATOC
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