La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (2) stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Le norme si applicano dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(2)Per taluni contingenti tariffari il periodo contingentale è iniziato prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In questi casi il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 prevede norme specifiche per la suddivisione tra l’Unione e il Regno Unito dei quantitativi non utilizzati da assegnare nell’ambito di tali contingenti tariffari dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
(3)A seguito di discussioni l’Unione e il Regno Unito sono pervenuti a un’intesa comune su come suddividere tali contingenti tariffari. L’intesa comune dovrebbe assicurare che l’insieme dei quantitativi del contingente tariffario disponibili per l’assegnazione non superino i quantitativi figuranti nell’elenco OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386.
(5)Ai fini della certezza del diritto e per far sì che i quantitativi così suddivisi formino la base per le domande di titoli presentate dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 si applica dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, ossia dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento modificativo si applichi dalla stessa data.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
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