La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio (2) («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia («il paese interessato») classificato al momento dell’entrata in vigore del regolamento con i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Poiché un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio (3).
(2)In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (4), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (5), ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia classificato al momento dell’entrata in vigore del regolamento con i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.
(3)La definizione del prodotto è stata successivamente oggetto di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e, con il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio (6), è stato istituito un dazio antidumping definitivo di importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, classificati al momento dell’entrata in vigore del regolamento con i codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 e originari della Russia.
(4)In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure con il regolamento (CE) n. 661/2008 (7). Il dazio è rimasto invariato, salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem, per il quale l’importo fisso del dazio è compreso tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata.
(5)Con la decisione 2008/577/CE (8), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni offerti con una soglia quantitativa dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, appartenenti alla Acron Holding, e dal gruppo EuroChem.
(6)Con la sentenza del 10 settembre 2008 (9), interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 (10), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte che riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat («Kirovo»), appartenente alla OJSC UCC UralChem («Uralchem»). Con il regolamento (CE) n. 989/2009 (11), il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo al momento dell’entrata in vigore del regolamento (47,07 EUR per tonnellata) riguardava solo le importazioni di nitrato di ammonio classificato con i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.
(7)Con la decisione 2012/629/UE (12), la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dal gruppo EuroChem a causa dell’impraticabilità di detto impegno.
(8)In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (13), la Commissione ha mantenuto in vigore le misure mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 (14). Tale inchiesta è denominata nel prosieguo «l’ultimo riesame in previsione della scadenza».
(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione (15) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 considera la ristrutturazione di Kirovo quale succursale di Uralchem.
(10)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 (16), la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno per la Acron Holding, a causa dell’impraticabilità di detto impegno.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
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