La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (4),
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.DOMANDA
(1)La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, per quanto riguarda Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.
(2)La domanda è stata presentata il 13 luglio 2020 dal richiedente, produttore esportatore di biodiesel del Canada.
2.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(3)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011).
3.MISURE IN VIGORE
(4)Con i regolamenti (CE) n. 598/2009 (5) e n. 599/2009 (6), il Consiglio ha istituito dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America.
(5)Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 (7) e n. 444/2011 (8) del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no.
(6)Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione (9) a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.
(7)Il 14 settembre 2020 la Commissione ha aperto due riesami in previsione della scadenza in conformità, rispettivamente, all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (10) e all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base (11). Tali inchieste di riesame sono in corso di svolgimento.
4.MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(8)Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011, cioè il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010 («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Il richiedente è stato costituito legalmente solo nel 2019. Durante il periodo dell’inchiesta iniziale lo stabilimento non esisteva nemmeno. È stato infatti costruito e aperto nel 2012.
(9)Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.
(10)Il richiedente ha anche affermato che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione, rispettivamente a dicembre 2019 e giugno 2020.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
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