Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 Dicembre 2020 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Pe e del Consiglio.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)Il 25 giugno 2020 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 (modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi).

(3)Le modifiche all’IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e la data di entrata in vigore del futuro IFRS 17 Contratti assicurativi. In particolare, le modifiche all’IFRS 4 prorogano la scadenza dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023 al fine di allineare la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 al nuovo IFRS 17.

(4)Il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione (3) fissa al 1o gennaio 2021 la data di scadenza del rinvio facoltativo dell’applicazione dell’IFRS 9 per le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative, compreso il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)Tali entità dovrebbero essere autorizzate a rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2023.

(6)Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all’IFRS 4 soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(8)Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese e i conglomerati finanziari secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988 applicano le modifiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2021 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Dicembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC

 

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