Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione del 10 Dicembre 2020 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1.CONTESTO

(1)Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») (3).

(2)La Commissione ha modificato le misure due volte, rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 (5) della Commissione.

(3)Secondo i termini dell’accordo di recesso (6) tra l’Unione e il Regno Unito, dal 1o gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell’Unione. A decorrere da tale data, l’ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. Poiché il livello delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio è stato stabilito sulla base della media delle importazioni nell’Unione di 28 Stati membri, vale a dire comprese le importazioni nel Regno Unito, durante il periodo di riferimento 2015-2017, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari nonché l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure di salvaguardia.

(4)Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso (7) illustrante la motivazione della proposta e la metodologia che intendeva applicare e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’avviso riportava altresì il volume dei contingenti tariffari ricalcolati che sarebbe stato in vigore per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2021.

2.PROCEDURA APPROPRIATA

(5)La Commissione ha ricevuto diciannove comunicazioni dalle parti interessate entro il termine stabilito. Essa ha altresì avviato consultazioni con nove governi di paesi terzi.

3.VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE

(6)La Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute, riguardanti specifiche categorie di prodotti o aspetti generali dell’adeguamento, come segue:

3.1.Categoria 4 — Fogli rivestiti di metallo

(7)Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni in merito ai volumi calcolati per le categorie 4 A e 4B (compresi i gradi utilizzati nel settore automobilistico) e chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo. In particolare, durante le consultazioni con le autorità dei paesi terzi, una parte interessata ha segnalato un errore materiale nel calcolo. Un’altra parte interessata ha individuato un problema specifico di calcolo o proposto una ripartizione leggermente diversa tra le due categorie di prodotti, che riflette meglio la sua situazione relativamente ai volumi riguardanti i suoi contingenti tariffari specifici per paese, tenuto conto in questo caso della situazione controfattuale, vale a dire il modo in cui sarebbero stati assegnati i contingenti tariffari se il Regno Unito non avesse fatto parte del territorio doganale al momento dell’adozione delle misure di salvaguardia iniziali. Dopo aver valutato tali argomentazioni, la Commissione ha constatato che erano giustificate e ha rivisto di conseguenza i volumi riportati nell’avviso del 30 ottobre.

(8)Va sottolineato che tali adeguamenti riguardano solo la distribuzione dei contingenti tariffari tra le sottocategorie di prodotti 4 A e 4B, ma non incidono sul livello dei contingenti tariffari per l’intera categoria di prodotti 4.

(9)I volumi aggiornati si riflettono nei volumi dei contingenti tariffari di cui all’allegato I.

3.2.Impatto dell’adeguamento sui volumi dei contingenti tariffari

(10)Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere i volumi dei contingenti tariffari esistenti e inoltre concedere al Regno Unito il proprio contingente tariffario specifico per paese oppure, qualora rientri nei contingenti tariffari residui, i volumi di tali contingenti tariffari dovrebbero essere aumentati in modo da includere i flussi commerciali tradizionali del Regno Unito.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.416.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A416%3ATOC

 

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