Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione del 9 Dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti che gli operatori di aeromobili devono soddisfare per quanto riguarda l’addestramento operativo e i controlli periodici dei loro piloti.

(2)Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico.

(3)Nel 2013 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il Manual of evidence-based training («Manuale di addestramento basato su evidenze», doc. 9995 AN/497), che contiene un quadro delle competenze necessarie («competenze fondamentali») per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente in un ambiente di trasporto aereo commerciale nonché le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze. Le competenze dell’addestramento basato su evidenze («EBT») comprendono quelle che, nell’addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze, abilità e attitudini (knowledge, skills and attitudes - «KSA») tecniche e non tecniche.

(4)Obiettivo dell’EBT è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l’apprendimento e limitare le formalità di controllo.

(5)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per allinearlo al documento 9995 dell’ICAO Manual of evidence-based training, al fine di introdurre requisiti in materia di addestramento, controlli e valutazione del programma EBT e consentire alle autorità di approvare l’EBT di riferimento che sostituisce i controlli precedenti, vale a dire il controllo di professionalità dell’operatore (Operator Proficiency Check — OPC) e il controllo di professionalità finalizzato al mantenimento dell’abilitazione (Licence Proficiency Check — LPC). Ciò consentirà un approccio unico all’addestramento periodico presso l’operatore.

(6)La pandemia di COVID-19 ha ostacolato gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(7)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione prescrive che, a partire dal 1o gennaio 2021, siano installati e usati fonoregistratori in cabina di pilotaggio (CVR con capacità di registrazione di 25 ore). Al fine di evitare di imporre un onere finanziario sproporzionato agli operatori e ai costruttori dei velivoli la cui consegna agli operatori era prevista prima del 1o gennaio 2021, salvo poi venire sospesa a seguito della pandemia di COVID-19, è opportuno rinviare l’applicazione di tale requisito.

(8)L’Agenzia ha verificato che è possibile rinviare l’applicazione del requisito di cui al considerando 7 per un periodo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea.

(9)L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 (3), in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Data di entrata in vigore e di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.416.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A416%3ATOC

 

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