La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 126 e l’articolo 127, paragrafo 1, nonché l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 76, lettera a), e l’articolo 100, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.
(2)Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. A norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020 («periodo di transizione»).
(3)A norma dell’articolo 185 dell’accordo di recesso e dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale quale definita all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito) dopo la fine del periodo di transizione.
(4)Dopo la fine del periodo di transizione il regolamento (UE) n. 952/2013 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, e le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione a partire dal Regno Unito devono essere soggette a dazi doganali. Conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013, le spese di trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione devono essere incluse nel valore in dogana delle merci importate. Le percentuali delle spese complessive di trasporto aereo da includere nel valore in dogana sono indicate nell’allegato 23-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito dovrebbe essere inserito nel pertinente elenco di paesi terzi figurante nel suddetto allegato.
(5)I formulari di impegno del garante sono riportati negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e nell’allegato 72-04, capi VI e VII, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tali formulari recano l’elenco degli Stati membri dell’Unione e delle altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito (4), quale modificata dalla decisione n. 1/2019 del comitato congiunto UE-CTC sul transito comune (5) («la convenzione»). Dal momento in cui il regolamento (UE) n. 952/2013 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, il Regno Unito non dovrebbe più figurare tra gli Stati membri elencati in tali formulari. Tuttavia il Regno Unito, dopo essere stato invitato, ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione quale parte contraente distinta a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Una volta che avrà aderito alla convenzione, il Regno Unito dovrebbe essere elencato tra le altre parti contraenti della convenzione nei formulari di impegno del garante. Inoltre, in conseguenza dell’applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, per le operazioni di transito unionale l’Irlanda del Nord dovrebbe essere elencata in modo da indicare che qualsiasi garanzia valida negli Stati membri è valida anche in Irlanda del Nord.
(6)Vista l’imminente fine del periodo di transizione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Poiché il periodo di transizione termina il 31 dicembre 2020, le disposizioni del presente regolamento riguardanti l’inclusione nel valore in dogana delle spese di trasporto aereo a partire dal Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, e la soppressione dei riferimenti al Regno Unito nella parte dei formulari di impegno del garante dedicata agli Stati membri dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni relative all’inclusione dei riferimenti al Regno Unito nell’elenco delle altre parti contraenti della convenzione nei formulari di impegno del garante dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di adesione del Regno Unito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.416.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A416%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it