La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle» come denominazione di origine protetta (DOP) presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)Il 19 dicembre 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Germania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 13 gennaio 2020 la Commissione ha trasmesso all’Italia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dalla Germania.
(3)La Commissione ha esaminato l’opposizione inviata dalla Germania e l’ha giudicata ricevibile. Il termine «Mozzarella» nel nome «Mozzarella di Gioia del Colle» è lo stesso usato in Germania per denominare un tipo di formaggio prodotto e venduto su scala commerciale in quel paese. L’opposizione sostiene che il nome «Mozzarella di Gioia del Colle» non possa essere registrato come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché non è conforme ai requisiti del regolamento, in quanto il nome «Mozzarella» è considerato generico e di conseguenza non è ammesso a beneficiare della registrazione. L’opposizione sostiene che la domanda di registrazione della «Mozzarella di Gioia del Colle» non sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché né la qualità né le caratteristiche del formaggio sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani. L’opposizione sostiene inoltre che la registrazione del nome proposto «Mozzarella di Gioia del Colle» danneggerebbe l’esistenza del nome omonimo («Mozzarella») e l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato tedesco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle». L’opposizione sostiene altresì che tale domanda di registrazione sia in contrasto con la registrazione del nome «Mozzarella» quale specialità tradizionale garantita senza riserva del nome [regolamento (CE) n. 2527/98.
(4)Con lettera del 12 febbraio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
(5)A causa di un errore amministrativo la lettera della Commissione del 12 febbraio 2020 non è tuttavia pervenuta alle parti. La Germania ha formalmente ricevuto l’invito ad avviare idonee consultazioni in vista di un accordo in data 14 ottobre 2020. L’Italia ha formalmente ricevuto l’invito in data 26 ottobre 2020.
(6)Sebbene vi siano state discussioni e una sostanziale intesa in merito alla registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle» già a marzo 2020, le parti sono arrivate a un accordo solo a novembre 2020. L’Italia ha comunicato l’accordo alla Commissione il 9 novembre 2020.
(7)Italia e Germania hanno confermato che la protezione della denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle» non debba includere il nome semplice «Mozzarella» bensì unicamente il nome composto «Mozzarella di Gioia del Colle» nella sua interezza. Presentando domanda di registrazione del nome «Mozzarella di Gioia del Colle», l’Italia non mirava a riservare l’uso del nome «Mozzarella».
(8)Italia e Germania hanno inoltre convenuto che il termine «Mozzarella» nel disciplinare e nel documento unico debba essere sempre seguito dai termini «di Gioia del Colle» per indicare che la protezione si riferisce solo a tale nome composto. Il disciplinare e il documento unico sono stati modificati di conseguenza.
(9)Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell’UE, occorre tener conto del contenuto dell’accordo concluso tra l’Italia e la Germania.
(10)Italia e Germania hanno altresì proposto che il presente regolamento includa una nota che spieghi che non è richiesta la protezione del nome «Mozzarella». Tuttavia, a fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno spostare la dichiarazione sullo status di protezione di un termine specifico direttamente nel dispositivo.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it