La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione (2) stabilisce le norme per l’applicazione di misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani in caso di movimenti a carattere non commerciale verso il territorio o parti del territorio di alcuni Stati membri. Più in particolare, l’articolo 2 di tale regolamento delegato stabilisce le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, per quanto riguarda l’infezione da Echinococcus multilocularis e stabilisce le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per poter conservare il diritto di applicare dette misure sanitarie preventive.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione (3) elenca gli Stati membri, o le parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione relative all’Echinococcus multilocularis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772. L’elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
(3)Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) n. 576/2013 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione.
(4)Tutto il territorio del Regno Unito figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. È pertanto necessario modificare la parte 2 di tale allegato sostituendo la voce relativa al Regno Unito con una voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(5)Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC
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