La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro. In particolare, l’articolo 13 di tale regolamento prevede che la Commissione adotti due elenchi di territori e di paesi terzi dai quali gli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del medesimo regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro.
(2)Le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro variano a seconda della situazione del territorio o del paese terzo di origine. Tenuto conto della loro situazione particolare, i paesi terzi o i territori possono essere inseriti in un elenco conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
(3)L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
(4)In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda per essere inserito, unitamente alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey, nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. La Commissione ha valutato la domanda e ha verificato che, per quanto riguarda gli animali da compagnia elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey soddisfano i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e dovrebbero pertanto essere elencati nell’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
(6)Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC
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