La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») tramite la rete di analisti della sicurezza aerea, ha sviluppato una metodologia per la classificazione degli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza, tenendo conto della necessaria compatibilità con i sistemi di classificazione dei rischi esistenti. Il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) è stato sviluppato entro il 15 maggio 2017 conformemente al termine di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 376/2014. Il presente regolamento dovrebbe ora istituire l’ERCS.
(2)L’ERCS dovrebbe fornire sostegno alle autorità competenti degli Stati membri e all’Agenzia nella valutazione degli eventi e il suo scopo principale dovrebbe essere l’individuazione e la classificazione in modo armonizzato del livello di rischio derivante da ciascun evento in relazione alla sicurezza aerea. Il suo scopo non dovrebbe essere l’individuazione dell’esito dell’evento.
(3)L’ERCS dovrebbe inoltre consentire di individuare gli interventi rapidi necessari in risposta ad eventi ad alto rischio per la sicurezza. Esso dovrebbe inoltre consentire l’individuazione delle aree di rischio principali a partire da informazioni aggregate e l’individuazione e il confronto dei loro livelli di rischio.
(4)L’ERCS dovrebbe facilitare un approccio integrato e armonizzato alla gestione del rischio in tutto il sistema aeronautico europeo e pertanto consentire alle autorità competenti degli Stati membri e all’Agenzia di concentrarsi sugli sforzi volti a migliorare la sicurezza in modo armonizzato nel contesto del piano europeo per la sicurezza aerea di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3), che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo, indica il tasso di invasioni di pista e il tasso di violazioni dei minimi di separazione a livello dell’Unione con un impatto sulla sicurezza quali indicatori da monitorare su base annua nel corso del terzo periodo di riferimento (RP3), che comprende gli anni civili dal 2020 al 2024 inclusi. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2021 per allineare l’uso dell’ERCS all’avvio del secondo periodo annuale di monitoraggio dell’RP3 e garantire una valutazione armonizzata degli eventi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.416.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A416%3ATOC
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