La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Esso stabilisce all’allegato I un elenco di specie vietate, all’allegato V disposizioni specifiche inerenti alle misure tecniche stabilite a livello regionale per il Mare del Nord e all’allegato VII disposizioni specifiche inerenti alle misure tecniche stabilite a livello regionale per le acque sudoccidentali.
(2)L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e in conformità dell’articolo 29 al fine di modificare detto regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell’articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.
(3)L’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco delle specie vietate stabilito all’allegato I.
(4)L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 di detto regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati del regolamento (UE) 2019/1241, ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco.
(5)L’allegato I stabilisce l’elenco delle specie vietate. Gli allegati V e VII del regolamento (UE) 2019/1241 stabiliscono misure tecniche specifiche riguardanti, rispettivamente, il Mare del Nord e le acque sudoccidentali.
(6)Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 4 maggio 2020, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in vista dell’adozione di un atto delegato.
(7)Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nelle acque sudoccidentali. Il 4 maggio 2020, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in vista dell’adozione di un atto delegato.
(8)Il presente regolamento è inteso a riunire in un unico atto normativo le disposizioni vigenti relative alle misure tecniche adottate in passato nell’ambito dei piani di rigetto per il Mare del Nord e per le acque sudoccidentali e le nuove misure tecniche proposte.
(9)Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato positivamente le prove fornite dai gruppi regionali a sostegno delle misure tecniche incluse in entrambe le raccomandazioni comuni (3).
(10)Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 10, 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1241.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC
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