La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all’eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mar Mediterraneo esso si applica anche alle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
(3)Per evitare costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) n. 2018/161 della Commissione (3) consente il rigetto di una piccola percentuale delle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione. Esso prevede un’esenzione de minimis combinata che si applica all’attività di pesca dei piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli per la cattura di acciuga, sardina, sgombro e suro nelle sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mar Mediterraneo occidentale), 17 e 18 (Mar Adriatico) e 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mar Mediterraneo sudorientale).
(4)Il regolamento delegato (UE) 2018/161 si applica fino al 31 dicembre 2020.
(5)Nel maggio 2020 il gruppo ad alto livello Pescamed degli Stati membri nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia e Italia), il gruppo ad alto livello Adriatica nel Mar Adriatico (Croazia, Italia e Slovenia) e il gruppo ad alto livello Sudestmed nel Mediterraneo sudorientale (Grecia, Italia, Cipro e Malta) aventi un interesse di gestione diretto per l’attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo hanno presentato prove scientifiche per chiedere la proroga dell’esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161.
(6)Nel maggio 2020 un gruppo di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato le prove scientifiche presentate e ha ritenuto che la proroga dell’esenzione de minimis richiedesse prove supplementari, in particolare per quanto riguarda il livello dei rigetti comunicati nelle attività di pesca interessate.
(7)Nel giugno 2020 i tre gruppi ad alto livello di Stati membri hanno presentato ulteriori elementi di prova in risposta alle osservazioni del gruppo di lavoro degli esperti dello CSTEP. Alla luce delle prove supplementari presentate, lo CSTEP (4) ha concluso che sono stati rispettati i criteri scientifici che giustificano la proroga dell’esenzione de minimis concessa a norma del regolamento delegato (UE) 2018/161.
(8)L’esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161 si applica a diverse specie che sono catturate allo stesso tempo da pescherecci di piccole dimensioni e in quantitativi altamente variabili e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, il che rende difficoltoso l’approccio per stock unico. Tali specie sono soggette a taglie minime di conservazione di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.
(9)Sono state fornite informazioni migliori in merito ai costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e ai livelli di catture indesiderate. Lo CSTEP osserva tuttavia che è ancora necessario migliorare la raccolta dei dati sui rigetti. In tale contesto e al fine di evitare costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e l’interruzione delle attività di pesca in questione e delle attività economiche correlate, la Commissione ritiene opportuno prorogare il periodo di applicazione dell’esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/161.
(11)Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Ai fini della certezza del diritto e poiché il regolamento delegato (UE) 2018/161 scade il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/161, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC
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