Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/2010 della Commissione dell’8 Dicembre 2020 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (1), nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione (4) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate in alcuni Stati membri e a seguito dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in pollame o altri volatili in cattività, situate nei seguenti distretti: Dithmarschen e Mecklenburgische Seenplatte.

(4)Inoltre il Belgio ha notificato alla Commissione un focolaio di HPAI del sottotipo H5N5 in un’azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nella provincia delle Fiandre occidentali.

(5)Anche la Polonia ha notificato alla Commissione un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto di Siedlce.

(6)Inoltre i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un nuovo focolaio di HPAI in un’azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nella provincia di Utrecht.

(7)Tali focolai in Belgio, in Germania, nei Paesi Bassi e in Polonia sono situati al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.

(8)Inoltre il focolaio in Belgio è situato nelle immediate vicinanze del confine con la Francia. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all’istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, dato che la zona di sorveglianza di tale nuovo focolaio si estende anche al territorio della Francia.

(9)La Commissione ha esaminato le misure prese da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.

(10)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(11)È pertanto opportuno modificare le zone di sorveglianza elencate per la Francia e le zone di protezione e di sorveglianza elencate per la Germania, i Paesi Bassi e la Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

(12)Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbero inoltre figurare le zone di protezione e di sorveglianza per il Belgio.

(13)Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(14)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

(15)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 prendano effetto il prima possibile.

(16)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 Dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC

 

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