La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2)L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l’adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata. Tali piani pluriennali specificano le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarle ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
(3)Il regolamento (UE) 2018/973 istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L’articolo 11 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica tale obbligo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come previsto all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), dello stesso regolamento, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
(4)Come indicato nel regolamento (UE) 2018/973, il Mare del Nord comprende le divisioni 2a e 3a e la sottozona 4 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM).
(5)Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 (3) della Commissione specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito (4), che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord.
(6)Il 4 maggio 2020 il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune che istituisce un piano di rigetto per le specie pelagiche e demersali del Mare del Nord per il periodo 2021-2023. Il 23 luglio 2020 detti Stati membri hanno presentato una versione riveduta della raccomandazione comune.
(7)Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») (5). Il 28 luglio 2020 la Commissione ha presentato le misure in questione a un gruppo di esperti composto dai rappresentanti dei 27 Stati membri in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.
(8)Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell’obbligo di sbarco. Il gruppo regionale di Stati membri ha fondato la maggior parte delle sue richieste di esenzione de minimis sul potenziale aumento dei costi derivante dalla gestione delle catture indesiderate. Le informazioni fornite dagli Stati membri al riguardo sono migliorate. Tuttavia, lo CSTEP rileva che in alcuni casi rimane necessario migliorare la raccolta dei dati e che per ridurre il livello delle catture indesiderate è prioritario migliorare la selettività. Pertanto, in siffatti casi le esenzioni saranno concesse caso per caso per uno o due anni. Gli Stati membri dovrebbero fornire gli ulteriori dati desunti dalle sperimentazioni e dagli studi in corso.
(9)Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di scampo effettuate con nasse nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, sulla base di prove scientifiche degli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (6) che l’esenzione è giustificata. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.
(10)Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni CIEM 2a e 3a con reti a strascico, comprese alcune dotate di dispositivo di selettività. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri e ha concluso (7) che erano state fornite le informazioni complementari richieste dallo stesso CSTEP (8) per la pesca dello scampo (Nephrops) effettuata lungo la costa orientale con reti da traino a divergenti. Negli anni precedenti lo CSTEP aveva concluso che le informazioni di supporto erano attendibili e che la tecnica di convalida utilizzata nel contesto di flotte di più ampie dimensioni era appropriata (9). Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3ATOC
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