Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione dell’8 Dicembre 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.

(2)Le approvazioni delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, acechinocil, solfato di alluminio, amisulbrom, azadiractina, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, prosulfuron, quinmerac, acido S-Abscissico, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco scadranno tra il 30 aprile 2024 e il 31 ottobre 2024. Tuttavia dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (3) della Commissione si applicherà a tali sostanze attive e anticiperà di tre mesi la data di presentazione del fascicolo a sostegno del rinnovo dell’approvazione, è necessario prevedere una breve proroga dei rispettivi periodi di approvazione per mantenere la data di presentazione del fascicolo richiesta a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4), in quanto i richiedenti hanno bisogno di tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto.

(3)Inoltre, per quanto riguarda l’emamectina, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione del fascicolo relativo al rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per l’emamectina, i Paesi Bassi, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell’approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 30 novembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione dell’emamectina dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.

(4)Inoltre, per quanto riguarda il chlorantraniliprole, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione della domanda di rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per il chlorantraniliprole, l’Irlanda, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell’approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 31 dicembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione del chlorantraniliprole dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.

(5)La decisione di esecuzione C/2018/3434 della Commissione (5) ha istituito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l’ambiente.

(6)Al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione e la decisione, è opportuno prorogare i periodi di approvazione di determinate sostanze attive come stabilito nella decisione di esecuzione C/2018/3434. I periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, Adoxophyes orana granulovirus, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 dovrebbero essere prorogati di un anno. Per le stesse ragioni i periodi di approvazione delle sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fosfonato di disodio, fluxapyroxad, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio e sedaxane dovrebbero essere prorogati rispettivamente da uno a tre anni.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011.

(8)Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentate domande di rinnovo dell’approvazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro tre anni prima dalla rispettiva data di scadenza indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione ripristina la data di scadenza alla data prevista prima dell’adozione del presente regolamento o alla prima data possibile dopo tale data.

(9)Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento con il quale l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di adozione del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 Dicembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC

 

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