La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)I contingenti di pesca per il 2019 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628 (2), (UE) 2018/2025 (3), (UE) 2018/2058 (4) e (UE) 2019/124 (5) del Consiglio.
(2)I contingenti di pesca per il 2020 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 (6), (UE) 2019/2236 (7) e (UE) 2020/123 (8) del Consiglio.
(3)A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 (9) della Commissione ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.
(5)Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna e Francia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2020 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
(6)A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (10) («gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell’anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.
(7)Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
(8)Inoltre, alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 superano il contingente adattato disponibile nel 2020 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente agli orientamenti, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l’intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.
(9)Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno constatato che i dati di cattura relativi al 2019 usati per il calcolo dell’eccessiva pressione di pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) non erano corretti e che il superamento di tale contingente era inferiore a quello preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. È pertanto opportuno adeguare i dati di cattura, il tasso di utilizzo del contingente, i quantitativi pescati in eccesso e la detrazione dal contingente spagnolo di tonno obeso nell’Oceano Atlantico per il 2020 previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.
(10)Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Il 14 luglio 2020 il Portogallo ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. In base al punto 3, lettera c), degli orientamenti, è possibile ripartire la detrazione su periodi di due anni o su periodi più lunghi se norme internazionali specifiche (quali quelle delle organizzazioni regionali di gestione della pesca) in materia di restituzione per lo stock di cui trattasi lo prevedono. Alla luce delle informazioni trasmesse dal Portogallo e considerato che, a norma del paragrafo 7 della raccomandazione supplementare ICCAT 16-06 relativa al programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno bianco dell’Atlantico settentrionale (11), qualsiasi superamento del contingente/limite di cattura annuale di una parte contraente per l’anno 2019 è detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura nel corso o prima dell’anno di adeguamento 2021, si dovrebbe accettare una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni, inclusi i fattori moltiplicatori pertinenti. È pertanto opportuno adeguare le detrazioni dal contingente del 2020 previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.
(11)Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
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