La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (2) si applica fino al 31 dicembre 2020.
(2)L’8 settembre 2018 la Commissione ha avviato un riesame del regolamento (UE) n. 702/2014 al fine di sostituirlo con un nuovo regolamento per il periodo 2021-2027. Nell’elaborazione del nuovo regolamento è tuttavia opportuno tenere conto degli sviluppi della politica agricola comune (PAC). Di particolare rilevanza è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della PAC (3), che prevede l’attuazione dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(3)Tuttavia, la procedura legislativa relativa alla riforma della PAC è ancora in corso e il quadro giuridico, compresi gli atti delegati e di esecuzione che ne derivano, non sarà adottato prima di un certo periodo.
(4)Per far sì che gli Stati membri possano continuare ad esentare i loro regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (UE) n. 702/2014 e affinché il riesame di detto regolamento sia completato dopo l’adozione della riforma della PAC, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2022.
(5)Anche i regolamenti (UE) n. 717/2014 (4) e (UE) n. 1388/2014 (5) si applicano fino al 31 dicembre 2020.
(6)Il 29 aprile 2019 e il 2 maggio 2019 la Commissione ha avviato un riesame, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 717/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, al fine di sostituirli con nuovi regolamenti per il periodo 2021-2027. Tali regolamenti dovrebbero rimanere coerenti con altre norme pertinenti per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in particolare con il regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (6). Di particolare rilevanza è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP, che prevede l’istituzione di tale fondo a decorrere dal 1o gennaio 2021 (7). Tuttavia, la procedura legislativa relativa alla riforma del FEAMP è ancora in corso. Per far sì che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti di importo modesto a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 e ad esentare i loro regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (UE) n. 1388/2014 e affinché il riesame dei suddetti regolamenti sia completato in seguito all’adozione della riforma del FEAMP è opportuno prorogare il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 717/2014 e (EU) n. 1388/2014 fino al 31 dicembre 2022.
(7)In considerazione della proroga del periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche a norma dei suddetti regolamenti. Al fine di ridurre l’onere amministrativo, è opportuno stabilire che le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure, compreso un potenziale aumento di bilancio, si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.
(8)Occorre inoltre adattare i regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014 per tenere conto delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di COVID-19 ha avuto sulle imprese e per garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, specificamente nel periodo 2020-2021. In particolare, le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021, dovrebbero continuare a beneficiare di aiuti a norma di tali regolamenti.
(9)L’articolo 1 e gli articoli da 13 a 43 del regolamento (UE) n. 1388/2014 contengono riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP al fine di definire gli interventi non ammissibili e le condizioni per la concessione degli aiuti a norma delle suddette disposizioni. Al fine di garantire la certezza del diritto durante il periodo di proroga del regolamento (UE) n. 1388/2014, tali riferimenti dovrebbero essere intesi come riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 nella versione applicabile al 31 dicembre 2020, indipendentemente dal fatto che tale regolamento sia stato abrogato.
(10)È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014.
(11)Al fine di garantire la continuità degli aiuti esistenti a norma dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 e di consentire alle imprese che sono diventate imprese in difficoltà a partire dal 1o gennaio 2020 a causa della pandemia di COVID-19 di essere ammissibili agli aiuti a decorrere dal 1o gennaio 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 702/2014
Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:
(1)All’articolo 1, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera c):
«c)degli aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»;
(2)All’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8.In deroga ai paragrafi 1, 2 e 6, qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.»;
(3)All’articolo 52, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.».
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 717/2014
All’articolo 8 del regolamento (UE) n. 717/2014, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.».
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 1388/2014
Il regolamento (UE) n. 1388/2014 è così modificato:
(1)All’articolo 1, paragrafo 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d)agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e di quelli a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021;»;
(2)E’ inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Deroghe agli obblighi di informazione e pubblicazione
In deroga all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 11, lettera a), qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.»;
(3)All’articolo 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.».
Articolo 4
Applicazione dei riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 nel regolamento (UE) n. 1388/2014
I riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 508/2014 che figurano all’articolo 1 e agli articoli da 13 a 43 del regolamento (UE) n. 1388/2014 si intendono fatti alla versione di tali disposizioni applicabile al 31 dicembre 2020, indipendentemente dal fatto che tale regolamento sia stato abrogato.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
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