Decisione d’Esecuzione 2020/2005 del Consiglio del 4 Dicembre 2020 che concede all’Irlanda sostegno temporaneo a norma del Regolamento 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19.

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 ottobre 2020 l’Irlanda ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Irlanda per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettano per l’Irlanda un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,8 % e al 63,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020 e secondo le proiezioni, il PIL dell’Irlanda subirà un calo del 2,3 % nel 2020.

(3)L’epidemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte significativa della forza lavoro in Irlanda. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica irlandese connessa al regime temporaneo di sovvenzione per i salari, illustrato al considerando 4.

(4)La legge del 2020 sulle misure di emergenza di interesse pubblico (COVID-19), in particolare l’articolo 28, «COVID-19: disposizioni temporanee in materia di sovvenzione per il pagamento dei salari», citato nella richiesta dell’Irlanda del 27 ottobre 2020, ha introdotto un regime che sovvenziona parte della spesa salariale a carico del datore di lavoro qualora l’attività del datore di lavoro sia stata colpita dalle restrizioni introdotte a causa della crisi COVID-19. Il regime è accessibile ai datori di lavoro che mantengono personale alle loro dipendenze e mira a sostenere la redditività delle imprese e a preservare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente. Il regime è stato in vigore dal 26 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Inizialmente, fino al 3 maggio 2020, il regime di sovvenzione ha rimborsato i datori di lavoro fino a un massimo di 410 EUR a settimana per ciascun lavoratore dipendente avente diritto. A partire dal 4 maggio 2020, il versamento della sovvenzione è stato effettuato in base a un sistema fondato sulla precedente retribuzione settimanale netta per ciascun dipendente, rimborsando ai datori di lavoro un importo compreso tra il 70 % e l’85 % della retribuzione netta del dipendente, con un massimale di 350 EUR o 410 EUR a settimana, a seconda del livello retributivo.

(5)L’Irlanda soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L’Irlanda ha fornito alla Commissione prove adeguate del fatto che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 2 473 887 900 EUR a partire dal 1o febbraio 2020 a causa dell’aumento dell’importo direttamente connesso al regime temporaneo di sovvenzione per il pagamento dei salari. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Irlanda beneficia di queste nuove misure.

(6)La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato l’Irlanda e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 27 ottobre 2020.

(7)È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare l’Irlanda a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e tranche in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(8)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno che possano essere promossi, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(9)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell’Irlanda e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’Irlanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito dell’importo massimo di 2 473 887 900 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Irlanda al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.L’Irlanda paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

L’Irlanda può finanziare il regime temporaneo di sovvenzione per il pagamento dei salari che sovvenziona una parte della spesa salariale a carico del datore di lavoro qualora l’attività del datore di lavoro sia stata colpita dalle restrizioni introdotte a causa della crisi COVID-19 e il rapporto di lavoro sia mantenuto, come previsto dalla legge del 2020 sulle misure di emergenza di interesse pubblico (COVID-19), in particolare l’articolo 28, «COVID-19: disposizioni temporanee in materia di sovvenzione per il pagamento dei salari».

Articolo 4

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 Dicembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC

 

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